Patente: riconseguimento presuppone la revoca - Circolare Ministero, Infrastrutture e trasporti 18/01/2016 n° 938
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Patente: riconseguimento presuppone la revoca - Circolare Ministero, Infrastrutture e trasporti 18/01/2016 n° 938
Patente: riconseguimento presuppone la revoca
Circolare Ministero, Infrastrutture e trasporti 18/01/2016 n° 938
Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell’art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile.
Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell’Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.
Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell’Interno. Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell’articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna.
Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc. ) non consentite. Di tanto si da informazione ai fini di dotare Codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi in materia di applicazione dell’art. 219, comma 3ter.
Ai fini della diffusione delle informazioni in merito si ribadisce l’importanza della comunicazione alla scrivente di rilevanti sentenze in materia. Ci si riserva di fornire nuove indicazioni circa la giurisdizione competente in materia di provvedimenti di diniego al rilascio alla luce delle recenti decisioni di alcuni Tar.
Circolare Ministero, Infrastrutture e trasporti 18/01/2016 n° 938
Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell’art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile.
Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell’Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.
Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell’Interno. Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell’articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna.
Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc. ) non consentite. Di tanto si da informazione ai fini di dotare Codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi in materia di applicazione dell’art. 219, comma 3ter.
Ai fini della diffusione delle informazioni in merito si ribadisce l’importanza della comunicazione alla scrivente di rilevanti sentenze in materia. Ci si riserva di fornire nuove indicazioni circa la giurisdizione competente in materia di provvedimenti di diniego al rilascio alla luce delle recenti decisioni di alcuni Tar.
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