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Illegittimi gli interessi del 10% semestrali sulle multe previsti dall’articolo 27 della legge 689/81

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Messaggio  Luca Ricci Gio Gen 03, 2013 10:56 pm

Illegittimi gli interessi del 10% semestrali sulle multe previsti dall’articolo 27 della legge 689/81


La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 16 febbraio 2007 (protocollo 3701) ha ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative.

Nella sentenza i giudici di Piazza Cavour spiegano che non è un diritto dello Stato incassare interessi su sanzioni amministrative che si configurano come vera e propria tassa aggiuntiva.

In caso di ritardi o omissione del pagamento della sanzione, spiegano i giudici di Cassazione, va applicata l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche gli aumenti semestrali del 10 per cento.

Il caso prendeva le mosse da un ricorso contro una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, dove Equitalia aveva applicato maggiorazioni ed interessi semestrali in ragione del 10%, per un importo complessivo pari a ben 3.292 euro.

A difesa di Equitalia c’è da dire che le spese e le maggiorazioni dovute all’ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e’ del 10% semestrale. Essa e’ fissata dall’articolo 27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e’ diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all’agente della riscossione.

Quanti hanno pagato potranno richiedere la restituzione degli importi dichiarati illegittimi, a meno di provvedimenti legislativi retroattivi, come di solito avviene ed è avvenuto in passato.

Testo della sentenza

La parte ricorreva dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di una cartella esattoriale inerente una sanzione irrogata a causa di una violazione del Codice della Strada. La maggiorazione per interessi dell’importo dovuto veniva dichiarata illegittima dal Giudice di Pace il quale, interpretando restrittivamente l’articolo 27 della legge 681/1981, annullava la cartella di pagamento.

La Cassazione, rigettando il ricorso dell’Ufficio Territoriale, ha sancito che “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 16 febbraio 2007 n. 3701

FATTO

Svolgimento del processo

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.

Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

DIRITTO

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006
Luca Ricci
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