AutoMoto Club Romagna
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative

Andare in basso

Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative Empty Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative

Messaggio  Luca Ricci Gio Gen 03, 2013 10:58 pm

Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative


In questo articolo si discute della prescrizione dei crediti per sanzioni amministrative (multe), dei termini di decadenza per la notifica dei verbali di accertamento e per la notifica della cartella esattoriale sempre in riferimento ai crediti per sanzioni amministrative.

1 Termini di prescrizione

Per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell’infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione“).

La corretta notifica del verbale di accertamento (che necessariamente precede la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire ex novo.

2 Termini di decadenza

Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Ciò in forza dell’articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: “A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell‘acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le “multe” elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

Antonella Pedone
Luca Ricci
Luca Ricci
Admin

Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 18.12.12

https://acromagna.forumattivo.it

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.