Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale
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Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale
Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale
Con una interessante sentenza il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato una cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.
In particolare il Giudice (sentenza n. 319/2010 del 09/06/2010) ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione, ravvisando la carenza di correttezza dell’iter amministrativo per la violazione di legge.
Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Con una interessante sentenza il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato una cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.
In particolare il Giudice (sentenza n. 319/2010 del 09/06/2010) ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione, ravvisando la carenza di correttezza dell’iter amministrativo per la violazione di legge.
Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
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