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Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale

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Messaggio  Luca Ricci Ven Mag 31, 2013 11:14 pm

Il Gdp “straccia” il verbale: vigili non legittimati, il Comune non riesce a provare la sua potestà sul tratto che ricade nel suo territorio
Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale

Verbale annullato, alla faccia dell'autovelox. Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale: i vigili urbani non sono la polizia di Stato, che è in servizio permanente sul tutto il territorio nazionale e, dunque, non risultano legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui avviene la violazione del codice della strada ricade entro il territorio del Comune cui afferisce la polizia. Per evitare l'annullamento del verbale, allora, l'amministrazione locale avrebbe dovuto dimostrare la propria potestà giuridica sul tracciato "incriminato". Non ci riesce e, dunque, dovrà rinunciare all'introito legato alla sanzione. Lo stabilisce la sentenza 842/12, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Camerino. Accolto il ricorso del trasgressore difeso dall'avvocato Francesca Viti: cancellata la multa ex articolo 142 comma 8 del codice della strada. È vero, l'automobilista andava a 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti. Ma la superstrada dove avviene l'infrazione, osserva il magistrato onorario, è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione. Il punto, secondo il gdp, è che si tratta di una zona extraurbana. E qui la sentenza cita la giurisprudenza di legittimità: i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09). Insomma: l'amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, ma non può piazzarci né segnaletica né autovelox; almeno stando al giudice di pace, che firma una sentenza che farà discutere. Spese compensate.

Dario Ferrara CASSAZIONE.NET (1)




CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 10-11-2009, n. 23813


Il giudice di pace di San Beverino Marche con sentenza del 6 giugno 20 05 accoglieva l'opposizione proposta da F.P. avverso il comune di Serrapetrona, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 426/04, relativo a violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata dalla locale polizia municipale.

Riteneva fondata l'eccezione di "incompetenza territoriale della polizia municipale", assumendo che sulle strade di tipo A e B ex art. 2 C.d.S., quali autostrade e strade extraurbane principali la polizia municipale non aveva titolo per intervenire, essendo affidato alla sola Polizia stradale il compito di accertare le infrazioni.

Il comune di Serrapetrona ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006. L'opponente è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Il ricorso lamenta violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. n. 65 del 1986, art. 5, dell'art. 372 del regolamento del C.d.S. e vizi di motivazione. Il Comune, premesso che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'infrazione venne accertata sulla SS (OMISSIS), tratto di strada extraurbana, osserva che l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 spetta ai copi ed ai servizi di polizia municipale su tutto il territorio comunale.

Il motivo è fondato.

Questa corte ha già più volte avuto modo di chiarire che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,. in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, inlnfluenti su detta competenza.(Cass 22366/06; 5199/07 e, in motivazione, 14179/07). Ed infatti l'art. 11, terzo comma, cod. str.

- che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati - attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonchè1 al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza (Cass. 23019/02).

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, anche con riferimento al primo grado di giudizio, in cui il Comune era rappresentato e difeso dall'avv. Gamberoni.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè il giudice di merito ha già scrutinato e respinto gli altri motivi di opposizione, senza che sul punto sia stato proposto ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 600,00, per onorari e Euro 100,00, per esborsi quanto al giudizio di primo grado; Euro 400,00, per onorari e Euro 200,00, per esborsi quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009
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Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale Empty Art. 12. CdS - Espletamento dei servizi di polizia stradale

Messaggio  Luca Ricci Ven Mag 31, 2013 11:24 pm


Art. 12. CdS

Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
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Messaggio  Luca Ricci Sab Giu 01, 2013 12:16 am

Un autovelox nascosto su una strada extraurbana, un flash e la multa che arriva all'automobilista. Firmata polizia locale. Una prassi che secondo un Giudice di Pace di Camerino è illegale, visto che questa tipologia di strada, anche se interna all'agro del Comune, non è di competenza della polizia locale.

Secondo il Giudice onorario, come riporta lo "Sportello dei Diritti", i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il "feudo" di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all'accertamento.
Al contempo, per evitare l'annullamento del verbale, l'ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione.

Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell'articolo 142 comma 8 del codice della strada.

Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione.

Lo stesso giudice di merito ha rilevato che nel caso in questione trattasi di una zona extraurbana ed ha osservato in punto di diritto riportandosi alla giurisprudenza di legittimità che i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09).
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Messaggio  Luca Ricci Sab Giu 01, 2013 12:18 am

Competenza territoriale della Polizia Municipale quando opera fuori dai centri abitati o su strade di proprietà di enti diversi

(Cass. Civ., sez.II, 18 ottobre 2011, n. 21523)

FATTO E DIRITTO

1) Il tribunale di Locri con sentenza del 18 novembre 2008 rigettava l'appello proposto dal comune di Stignano avverso la …. per la riforma della sentenza resa l'11 ottobre 2006 dal giudice di pace di Stilo, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla parte opponente in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Il Tribunale rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell'infrazione, obbligatoria ex art. 201 del codice della strada con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox, gestita direttamente da organi di polizia, perchè il veicolo era a distanza dal posto di accertamento o comunque per l'impossibilità di fermarlo in tempo utile. Affermava che l'omissione è possibile sulle strade extraurbane, come quella de qua solo se preventivamente individuate con decreto prefettizio.
Rilevava inoltre che l'appellante non aveva provato l'esistenza del certificato di omologazione dell'apparecchio Velomatic 512, il quale non poteva pertanto costituire valida fonte di prova della trasgressione.
Riteneva, infine, sussistente la denunciata incompetenza della Polizia Municipale del Comune di Stignano, in quanto enti proprietari della strada ove è stata accertata la violazione sono la Provincia di Reggio Calabria e l'ANAS.


2) Il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 29 dicembre 2009. Parte opponente è rimasta intimata.
Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla base di relazione ex art. 380-bis cpc; indi, con ordinanza interlocutoria resa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2009 ne è stato disposto il rinvio all'udienza pubblica, essendosi ravvisata l'esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.


3)Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada affermando che la disposizione dell'art. 4 del citato decreto non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata, salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 del codice della strada e dell 'art. 384 reg. esec.;
evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa. Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui all’articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche dagli stessi direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 del codice della strada ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.).
Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di stabilire che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'art. 201 comma 1-bis lett. e); e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 lett. e) del regolamento divengono insindacabili.
Entrambi i motivi sono manifestamente fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto ex art. 4, comma 1 del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle v iolazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del codice della strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 comma 1-bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).


4) Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, denunciano rispettivamente:
a) violazione dell'art. 142 del codice della strada e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 reg. esec. nonchè del decreto ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971; b) vizi di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione.
La manifesta fondatezza del terzo motivo, che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento di questa Corte. Il Comune chiede con il ricorso di ribadire che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.
Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dell’art. 345, comma 2, dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dell’art. 197 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 29333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada, nè il relativo regolamento di esecuzione (ex art. 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del sin golo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del codice della strada (Cass., n. 29333 del 2008, cit.).
Corollario di questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass 17361/08).


5) Con il quinto motivo, che denuncia violazione dell'art. 12 comma 1, e dell’articolo 5 della legge n. 65 del 1986, nonché dell’articolo 13 della L. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, parte ricorrente si duole dell'errore commesso dal giudice del tribunale con il negare che sulle strade di proprietà statale o dell'Anas sia interdetta alla Polizia municipale l'attività di espletamento dei servizi di polizia stradale.
La censura, cui accede quesito sufficientemente concreto, perchè puntualizza specificamente i termini della controversia individuandola inequivocabilmente, è fondata.
5.1. - Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione è stata accertata sul tratto della Statale n. 00 ricadente nel territorio del Comune di Stignano.
Si tratta di stabilire se la polizia municipale avesse la competenza all'accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.
Al quesito deve darsi risposta positiva.
Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.
In proposito va osservato quanto segue.
A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3 all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
L'art. 57 cpp indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria le guardie dei comuni, con competenza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
Secondo l’articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lettera b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959.
In base al disposto dell’articolo 3 della legge n. 65 del 1986, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali nel territorio di competenza.
Questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell'art. 12, comma 1, lett. e), attribuisce l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza, ed è richiamata dall'art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12 commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse.
Il comma 3 dell'art. 11, che in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell'interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall'ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertat ore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza.
In questo senso il Collegio, nell'accogliere la censura, intende dare continuità all'indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. I, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. II, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. II, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498.


6. - Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cpc può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria.
Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.




La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio.
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Messaggio  Luca Ricci Sab Giu 01, 2013 12:30 am

Art. 372. Regolamento di Attuazione

Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonchè riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice.

2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del ministro dei Lavori pubblici di concerto con il ministro dei Trasporti e della Navigazione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione.

3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.

4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del Codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il ministro dei Lavori pubblici può, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del Codice.

5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del Codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del Codice.

6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175 del Codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.
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Messaggio  Luca Ricci Sab Giu 01, 2013 1:07 am

Art. 2.

Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4. É denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare, e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aereoporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste, sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.


10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
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Messaggio  Luca Ricci Sab Giu 01, 2013 1:09 am

<< Articolo 12 - CdS

Art. 13.

Norme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonchè per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonchè comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.


Ultima modifica di Luca Ricci il Lun Giu 10, 2013 6:08 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  Luca Ricci Sab Giu 01, 2013 1:11 am

articolo 226: Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (1)

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate (1) .

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.


(1) Comma modificato dall'art. 16 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
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Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 02, 2013 1:04 pm

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=A6C3QiDqELVDnwdot-j2BQ__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-12-04&atto.codiceRedazionale=096G0619&elenco30giorni=false

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3,
il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica,
sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 luglio 1995;
Ritenuto di disattendere il parere del Consiglio di Stato in
taluni punti concernenti gli articoli 148 e 223, dovendosi ritenere
prevalenti le esigenze, nel primo caso, di snellire le procedure e,
nel secondo caso, di evitare il rischio di sottrazione del bene alle
procedure di confisca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei
trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

1. All'articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo
2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle
strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, e' predisposto
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile
1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui
all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali
costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono
classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
secondo i medesimi criteri.
2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali
esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
(A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle
strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo
stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso
individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui
all'articolo 226 del codice. Le strade gia' comprese negli elenchi
previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel
decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono
classificate tra le strade non statali .
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la
procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti
rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla
trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S.
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Tale trasmissione e' effettuata entro un mese dalla definizione del
collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di
classificazione, l'A.N.A.S. puo' prendere in carico la strada,
sempreche' sia intervenuta la definizione del collaudo, previa
classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero
dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5,
6 e 7, del codice";
b) Al comma 4 dopo le parole: "di classificazione" e' aggiunta la
seguente: "amministrativa"; le parole: "comma 8" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 5" e le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "un mese";
c) Ai commi 5 e 6 dopo le parole: "La classificazione" e'
inserita ogni volta la seguente: "amministrativa";
d) Al comma 8 le parole: "all'articolo 2, comma 8," sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13, comma 5," e dopo le
parole: "alla classificazione" sono aggiunte le seguenti:
"tecnico-funzionale";
e) Al comma 9, al secondo periodo, le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5";
f) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente
regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si
applicano unicamente a quelle gia' in possesso delle caratteristiche
richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione."



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per nuovo codice della strada intendesi decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
NOTE AL DECRETO
Nota al titolo:
- Le disposizioni del regolamento per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del Codice della strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) sono pubblicate nel supp.
ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del
28 dicembre 1992.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n.
190 (Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale) e'
il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il
Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'art.
19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto
dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
decreto, norme regolamentari per l'esecuzione l'attuazione
delle disposizioni del codice della strada che investano la
loro esclusiva competenza, nonche' norme regolamentari per
la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli
delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi
dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad
essi affidate. Potra' all'occorrenza essere prevista
l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari
per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
- Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreto legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservati alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
NOTE AL REGOLAMENTO
Note all'art. 1:
- La legge 21 aprile 1962, n. 181, reca: "Modifiche alla
legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento
strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS)".
- Si riportano i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 2 del nuovo
Codice della strada:
(Omissis).
"5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2
si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali" "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il
Comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e denominante "strade militari", ente proprietario
e' considerato il Comando della Regione militare
territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C
ed F, si distinguono in:
A - statali quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete
viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di Regione
ovvero i capoluoghi di Provincia situati in Regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete
delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B - regionali quando allacciano i capoluoghi di
Provincia della stessa Regione tra loro o con il capoluogo
di Regione ovvero allacciano i capoluoghi di Provincia o
Comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - provinciali quando allacciano al capoluogo di
Provincia capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva
Provincia o piu' capoluoghi di Comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete stradale o regionale i
capoluoghi di Comune se cio' sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del
comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio intermodale o con le localita' che sono sede
essenziali di servizi interessanti la collettivita'
comunale. Ai fini del presente codice, le strade
"vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e E,
sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei
centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine
indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5,
seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le
strade statali, le Regioni interessate, nei casi e con le
modalita' indicate dal regolamento. Le Regioni, nel termine
e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
sensi del comma 5. Le strade cosi' classificate sono
iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto
dall'art. 226".
- Il testo dell'art. 226 del nuovo Codice della strada
e' il seguente:
"Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici,
e' istituito l'archivio nazionale delle strade che
comprende tutte le strade distinte per categorie, come
indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto di limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade; allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso la Direzione generale della M.C.T.C. che e'
tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
comma 10.
4. In attesa dell'attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili che annualmente
sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici
nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi
dalle societa' concessionarie, per le autostrade in
concessione; dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade
statali; dalle Regioni, per la rimanente viabilita'. Il
regolamento determina i criteri e le modalita' per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento, e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, punti
e), f), g), h), i), l), m), n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di Polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, i dati relativi alle infrazioni
commesse alla guida di un determinato veicolo, agli
incidenti che si siano verificati durante la circolazione
ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle
Prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento al
C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.
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Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale Empty Re: Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale

Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 02, 2013 7:12 pm

Incompetenza della polizia municipale sulle strade extraurbane secondarie
Sulla sussistenza dell’incompetenza territoriale della polizia municipale sulle arterie primarie della rete stradale nazionale e/o extraurbane secondarie.

La Polizia municipale non ha competenza ad elevare contravvenzioni sulle strade statali servizio questo destinato alle autorità statali individuate. Infatti la competenza e la giurisdizione della municipalizzata rientra all’interno del territorio comunale di riferimento sulle strade urbane e rurali escluse le gradi arterie nazionali, quali le strade statali e le autostrade. Nota questione portata l’attenzione della Suprema Corte la quale ha ribadito che la polizia municipalizzata non ha competenza sulle grandi arterie e non può elevare contravvenzioni esulando questo dalla competenza assegnatele dalla legge. Infatti la polizia municipale ai sensi del codice della strada può espletare servizio di polizia stradale esclusivamente nell’ambito del proprio territorio di competenza, e non già fuori. Ed anche la Suprema Corte di cassazione ha affermato che l’esercizio delle funzioni di polizia stradale della polizia municipale possono essere legittimamente esercitate nel territorio comunale. Dove per territorio di competenza si intende il territorio di appartenenza dell’ente municipale, tale elemento è richiamato anche dall’art.22, co.3, reg. c.s. nella parte in cui afferma che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art 12. co. 1 e 2, del c.s. in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. Da cui la polizia municipale ha competenza a svolgere il servizio di polizia stradale all’interno del territorio comunale ( strade urbane e rurali) e non già, come affermato in precedenza, sulle grandi arterie statali dove la competenza è ai sensi dell’art 12 c.s. in via principale della Polizia di Stato, e di seguito all’arma dei Carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, e su cui l’ente territoriale locale non ha competenza alcuna .
E ben vero gli ormai noti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno chiaramente affermato il principio che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali “nel territorio di competenza”. Questo è determinato dai regolamenti comunali nel senso che l’ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell’ente di appartenenza. Da ciò deriva che la strada statale non rientra nella competenza né tanto meno nel territorio dell’Ente comunale, atteso che quest’ultimo non può sulle strade extraurbane e statali adottare alcun provvedimento di carattere amministrativo, essendo tra l’altro il territorio su cui insistono le arterie stradali e ferrate di carattere nazionale sottratte anche agli interventi di Piano Regolatore Generale e di Piani di Attuazione che sono gli strumenti giuridici tramite cui l’Ente locale interviene nella gestione del proprio territorio. La prova provata della carenza di potere della municipalizzata ad eseguire attività di polizia stradale sulla Strada Statale viene solitamente data dalla stessa P.A. la quale non cita nel verbale di contestazione alcun decreto di autorizzazione della stessa ad effettuare tale attività.
Infatti il comma 3 dell’art. 11, CDS, che in materia di servizi di polizia stradale li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto riguarda i centri abitati, la direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi. La norma va infatti interpretata in connessione sistematica con l’art.1 della legge n.65 del 1986, che in via generale attribuisce ai comuni le funzioni di polizia locale ed al sindaco o all’assessore da lui delegato la direzione del servizio, cosicché rileva la sua ratio nel limitare tale funzione direttiva all’espletamento del servizio nei centri abitati, attribuendola fuori di essi, ancorché nel territorio comunale, al Ministro dell’Interno, al quale spetta in ogni caso la funzione di coordinamento dei servizi.
Da ciò deriva che il territorio di competenza della municipalizzata è quello che deriva dai regolamenti comunali afferenti l’organizzazione del territorio, per cui le arterie stradali, ferroviarie ecc. ecc. non rientrano nelle competenze dell’Ente locale. Ed infatti la S.S. è di proprietà di altro Ente pubblico / Azienda Autonoma per cui il mero fatto che la S.S. attraversi il territorio comunale non determina su questa alcuna competenza dell’Ente locale.
Ma vi è di più.
La competenza sulle strade nazionali data dalla Legge n.2248, allegato F, del 20 marzo 1865, art. 1 che recita: << sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici: a) le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia.>> da cui deriva che il servizio di polizia sulle strada nazionali è di competenza dello Stato centrale e non dell’Ente locale per specifica attribuzione di legge. Ne tanto meno le strade nazionali entrano nel territorio dell’Ente locale ma ne sono sottratte atteso che l’Ente locale non può disporne, ossia non può estendere la sua volontà su un bene che non è di sua competenza, infatti l’art. 55 L.n.2248/1865 impone un divieto assoluto di disposizione delle strade ordinarie senza mandato o licenza dell’amministrazione che nello specifico è il Ministero dei lavori pubblici: << Nessuno può, senza mandato o licenza dell’amministrazione, fare opere e depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invadere il suolo>> .
Orbene come sulle strade ferrate organo di competenza per chiara delega istituzionale è la polfer e la polizia municipalizzata non ha alcuna competenza, par chiaro che sulle strade di interesse nazionale dove ex lege l’attività di polizia è data all’amministrazione centrale nella figura del Ministero dei Lavori pubblici che si avvale della polizia stradale alla dipendenza del Ministero degli interni, anch’esso organo centrale, ovvero parte di uno stesso organo. Tale competenza è ancora oggi in vigore, atteso che le strade nazionali sono ex se patrimonio del Ministero dei Lavori pubblici e detenute oggi attraverso l’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, addetta alla gestione delle strade statali ed è proposta a tutti i servizi riguardanti la polizia stradale). Infatti solitamente nel decreto prefettizio che deposita il Comune concernente il tratto stradale interessato viene indicato come unico proprietario l’ANAS S.p.A. e non già il Comune.
Da cui deriva che l'Ente comunale che eleva contravvenzioni a mezzo autovelox sulle strade statali è totalmente in difetto e violazione di legge, abusando di una posizione che non ha.
Vanno tra l'altro censurate alcune indicazioni della Suprema Corte di cassazione nel momento in cui pone a base del ragionamento giuridico la componente relativa all'ambito territoriale di appartenenza per poi negare l'incipit logico indicando la possibilità di leceità dell'operato delle municipalizzate, segnando tale comportamento come possibile in relazione alla qualifica di polizia giudiziaria della stessa; atteso che l'espletamento dell'attività di elevazione delle contravvenzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradali, in particolr modo quelle elevate con il sistema di autovelox, non rientrano nell'attività di p.g. ma bensì in quella di polizia amministrativa, anche perché con l'autovelox non è possibile rilevare le infrazioni al codice della strada che costituiscono reato.
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Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 02, 2013 7:24 pm

Autovelox, «nulle le multe della Polizia muncipale sulle strade extraurbane». Una sentenza che varrà anche per Trani?
http://www.radiobombo.com/news/51896/trani/autovelox-nulle-le-multe-della-polizia-muncipale-sulle-strade-extraurbane-una-sentenza-che-varra-anche-per-trani-

Mercoledì 16 Maggio 2012



Le multe per il superamento dei limiti di velocità sulle strade extraurbane, elevate dalla Polizia municipale a seguito di accertamento tramite autovelox , potrebbero essere nulle. Ad affermarlo è Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei diritti”, di Lecce, che segnala «un’importante sentenza del Giudice di pace di Camerino – scrive in una nota -, la n. 842/12 della sezione civile, che ha bacchettato una prassi in voga tra molte amministrazioni comunali: quella di rilevare le infrazioni anche sulle strade che non sono sotto la loro competenza ma che ricadono nell’agro del comune. Secondo il Giudice onorario, infatti, i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della Polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il “feudo” di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all’accertamento. Al contempo, per evitare l’annullamento del verbale, l’ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione. Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell’articolo 142 comma 8 del codice della strada. Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l’ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall’Anas anche se il tratto in cui transita l’automobilista all’atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione».


È persuasiva, per Giovanni D’Agata, «la considerazione secondo cui l’amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, né installare strumenti di rilevazione elettronica o segnaletica».


Peraltro, va ricordato che, sulla strada statale 16 bis, la Polizia locale di Trani svolge attività di rilevamento dei limiti di velocità su mandato del Prefetto di Barletta-Andria-Trani e non del sindaco. In questo caso, quindi, sembrerebbe che svolga il servizio quale organo “aggiuntivo” di polizia dello Stato e non quale corpo di polizia della municipalità. E su quel tratto di strada potrebbe provare, appunto, la «potestà giuridica».
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Messaggio  Luca Ricci Dom Giu 02, 2013 7:48 pm

COMPETENZA TERRITORIALE DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE SU STRADE NON COMUNALI

Mario Tocci



(Avvocato in Cosenza e dottorando di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell’Università della Calabria)





Un problema sul quale a lungo si sono interrogate giurisprudenza e dottrina riguarda la competenza dei corpi di polizia municipale sulle strade non appartenenti al demanio degli enti territoriali di afferenza.

L’articolo 12, comma primo, lettera e), del Codice della Strada faculta i corpi di polizia municipale allo svolgimento delle funzioni di polizia stradale nell’ambito dei territori di competenza.

Disposizione ricalcata dall’articolo 5, comma primo, lettera b), della Legge 07 marzo 1986 n. 65, secondo cui la polizia municipale svolge servizi di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Orbene, nell’ambito del territorio di competenza del corpo di polizia municipale non rientrano le strade non comunali ancorché queste il medesimo attraversino.

Pertanto il verbale di contestazione di illecito stradale formato da un corpo di polizia municipale a seguito di accertamento effettuato su strada statale ovvero provinciale ovvero regionale, ancorché attraversante il territorio dell’Amministrazione di afferenza, è viziato di incompetenza ed eccesso di potere.

La tesi testé illustrata è stata sostenuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quanto alla giurisprudenza di merito, si segnalano le sentenze n. 5017/2009[1] e n. 2643/2008[2] e n. 1575/2004[3] del Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, n. 5942/2008[4] e n. 3868/2008[5] del Giudice di Pace del Mandamento di Bari e 13 gennaio 2009 del Giudice di Pace del Mandamento di Caserta[6].

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, notevole è la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5771/2008.

Vale la pena, comunque, di offrire una nozione del concetto di territorio.

Il territorio è lo spazio entro il quale un Ente esercita le proprie potestà.

Tale definizione è stata in realtà coniata con riguardo al territorio dello Stato; tuttavia la sua adattabilità alla nozione del territorio di Ente Locale risulta possibile in virtù della sentenza n. 1101/1984 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

All’interno del territorio di un Ente Locale possono insistere beni la cui proprietà spetta ad altri soggetti.

Con riferimento alle strade, l’articolo 2 del Codice della Strada distingue tra strade statali, regionali, provinciali e comunali.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 2, comma settimo, del Codice della Strada e 4, comma quarto, del relativo Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495), le strade extraurbane (diverse dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali possono essere classificate come strade comunali soltanto ove attraversino comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e comunque a seguito di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, che attribuisce un toponimo a tali arterie e le include nell’elenco toponomastico (resta salvo pertanto il rispetto delle norme in materia di intitolazione di strade).

In difetto della deliberazione testé argomentata, anche le strade extraurbane (diverse dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali che attraversino comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti non assumono la classificazione di strade comunali (orientamento fatto proprio dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con sentenza n. 762/1985).

Né tantomeno si può far valere la mappa catastale in contrasto (giusta sentenza n. 537/1978 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli).

Sulla qualificazione dell’inclusione nella toponomastica comunale come indice presuntivo della comunalità di una strada, l’orientamento giurisprudenziale è pressoché conforme, come dimostrato dalla sentenza n. 34/2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Pertanto una strada extraurbana (diversa da autostrada) statale e/o regionale e/o provinciale classificata come tale non è di proprietà comunale.

Il divisato principio è stato anche indirettamente affermato dalla giurisprudenza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza n. 423/1994, aveva affermato che un’Amministrazione Comunale è carente di potere su strade che non le appartengano.

La Corte Suprema di Cassazione, invece, con sentenza n. 11361/1996, aveva negato la responsabilità di un’Amministrazione Comunale per insidia causativa di sinistro stradale su arteria non comunale ancorchè attraversante il territorio dell'Ente.

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