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riparazioni alle nostre auto ? con garanzia anche con pezzi di recupero !

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Messaggio  Luca Ricci Gio Gen 03, 2013 10:22 pm

La disciplina della garanzia sui beni di consumo, prevista dal Codice del consumo emanato con Decreto legislativo 206 del 6/9/2005 che ha recepito la Direttiva europea 99/44, si applica anche alle manutenzioni.

SOLO PRIVATI - Va però ricordato che tutte le norme del Codice del consumo sono riservate esclusivamente ai consumatori ovvero "alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale". Tutti coloro invece che, in veste di persone giuridiche (società di qualsiasi tipo o titolari di un'attività imprenditoriale) acquistano beni di consumo con fattura e partita Iva per utilizzarli nella loro attività, restano fuori dalla tutela del Codice di consumo e possono invocare solo le norme previste dal Codice civile agli articoli 1176 e 1490 e seguenti in materia di garanzia commerciale sulla vendita in generale. Il consumatore privato, quindi, è oggi protetto in modo assai efficace, ma deve conoscere e difendere i suoi diritti per contrastare le affermazioni fuorvianti delle Officine, qualche volta francamente vessatorie, e spesso grossolane. È cambiato il contesto dei rapporti tra consumatore e officine, ma molti riparatori continuano ad agire come hanno sempre fatto, esponendosi a rischi economici elevati. La tutela del consumatore in materia di garanzia è affidata all'Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato alla quale chiunque può rivolgersi gratuitamente per un eventuale ricorso.

DUE TIPI DI GARANZIA - In materia di riparazioni bisogna fare una distinzione ai fini della garanzia fra:

Riparazioni effettuate con impiego di sola manodopera e senza utilizzo di pezzi di ricambio: il riparatore che si limita all'intervento di sola manodopera oppure impiega ricambi forniti direttamente dal proprietario dell'auto, non è soggetto all'obbligo di fornire la garanzia prevista dal Codice del consumo poiché non vende alcun bene. Semplicemente è responsabile della qualità della prestazione d'opera in base alle norme generali del Codice civile. Riteniamo utile ricordare che in caso di danneggiamenti dovuti all'impiego di ricambi forniti dal cliente che dopo il montaggio si rivelano difettosi, al riparatore non può essere addebitata alcuna responsabilità degli eventuali danni. Sarà pertanto opportuno prima del montaggio dichiaralo esplicitamente al cliente, magari per iscritto.

Riparazioni con fornitura di pezzi di ricambio: in questo si prefigura una vendita di ricambi montati soggetta alla garanzia biennale del Codice di consumo nei confronti di consumatori privati e pertanto il riparatore dovrà risponderne sia nell'eventualità di un ricambio difettoso sia in quello in cui il pezzo idoneo è stato installato erroneamente. In quest'ultimo caso si dovrà procedere a una nuova installazione. In nessuna caso il cliente è tenuto al pagamento di manodopera per la ripetizione della riparazione per difettosità del pezzo di ricambio. Nel caso di riparazioni effettuate con impiego di pezzi di ricambi rigenerati, valgono le stesse norme di garanzia previste per i ricambi nuovi. Se i ricambi sono usati con il consenso del proprietario dell'auto, è possibile ridurre la garanzia a un anno. In tutti i casi il diritto alla garanzia del Codice di Consumo è irrinunciabile e qualsiasi accordo fra officina e cliente in deroga non ha valore giuridico.
Luca Ricci
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