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ancora sulla sentenza di cassazione 3701 2011

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Messaggio  Luca Ricci Mar Set 03, 2013 10:34 pm

ancora sulla sentenza di cassazione 3701 2011
Autovelox

Violazione al codice della strada – Sanzione amministrativa

Apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa – strada inserita in apposito elenco – provvedimento prefettizio (procedimento) – casi di disapplicazione - art. 2 co. 2, lett. C e D, codice della strada - art. 4 decreto legge n. 121 del 2002 (conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168)

[ Corte di Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 3701 del 15 febbraio 2011 ]

* * *

<<L’Art. 4 del decreto legge citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 3, del codice della strada: di talchè, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo>>

Nella sentenza indicata, la Suprema Corte ha stabilito che << al fine delladisapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l’Amministrazione stessa (operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione) negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate.>>

Inoltre, ha precisato che

<<Nella fattispecie regolata dall’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati e ciò sulla base della valutazione del tasso di incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

E’ del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell’ente proprietario) (….)

Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa che sia, il cui potere di valutazioni, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. Ma le valutazioni attinenti al merito dell’attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d’incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o dell’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

L’Art. 4 del decreto legge citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 3, del codice della strada: di talchè, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo
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