AutoMoto Club Romagna
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Consap sbaglia? Consap paga... - Giudice di Pace Firenze, sentenza 19.02.2013

Andare in basso

Consap sbaglia? Consap paga... - Giudice di Pace Firenze, sentenza 19.02.2013 Empty Consap sbaglia? Consap paga... - Giudice di Pace Firenze, sentenza 19.02.2013

Messaggio  Luca Ricci Sab Mag 03, 2014 12:47 am

Consap sbaglia? Consap paga...
Giudice di Pace Firenze, sentenza 19.02.2013
(di Agostino Gori)



Una sentenza interessante, peraltro già avente valore di cosa giudicata, che lo scrivente ritiene unica nel suo genere. La CONSAP S.p.A., che gestisce, per legge, le compensazioni tra le varie imprese assicuratrici nel sistema dell’RCA ad indennizzo diretto, viene condannata per non aver tempestivamente fornito ad un assicurato il valore del sinistro pagato ad un danneggiato.

Questa omissione ha impedito, infatti, all’assicurato, di esercitare il proprio diritto a rimborsare quanto versato dalla propria compagnia assicurativa e quindi a non vedersi aumentare il premio assicurativo per effetto dell’applicazione della clausola bonus/malus ormai presente in tutti i contratti di assicurazione RCA.

Questi i fatti. In data 01 agosto 2008, la sig.ra O. A. N., si trovava a bordo della vettura, quando, nel compiere manovra di retromarcia, andava ad urtare il motociclo tg….., parcheggiato, che si adagiava sul fianco destro. Il proprietario del motociclo, sig. C. si trovava a pochi metri di distanza. Le parti, nonostante il diverbio dovuto all’entità dei danni che sarebbero stati causati dall’urto, raccoglievano i reciproci dati al fine di aprire la posizione presso le rispettive compagnie assicurative, atteso che il sig. C., lamentando impegni imminenti, decideva di allontanarsi. Il sig. C. veniva poi prontamente risarcito per il danno occorsogli, dalla propria compagnia assicurativa, a seguito della procedura di indennizzo diretto.

In data 22.04.2009, la sig.ra O. inviava a Consap SpA una raccomandata chiedendo di fornire indicazione circa l’importo pagato dalla compagnia al proprio assicurato. Detta richiesta veniva avanzata al fine di valutare la convenienza di rimborsare il sinistro per evitare la maggiorazione del premio contemplata nei contratti con clausole bonus malus e assimilate.

Consap comunicava alla sig.ra O. che il sinistro era stato solo parzialmente liquidato e non essendo definitivo, non era rimborsabile.

Il successivo 14 maggio 2009, la sig.ra O. comunicava a Consap che all’esito del colloquio con il proprio assicuratore, il sinistro in questione risultava chiuso in via definitiva già nel 2008; ciò premesso chiedeva che venisse comunicata la somma versata dalla compagnia a chiusura del sinistro. La sig.ra O. lamentava anche il fatto di essere stata costretta a versare la maggiorazione di premio legata a detto sinistro per il quale, fatte le debite valutazioni, avrebbe voluto valutare l’eventualità e l’opportunità di rimborsare direttamente il sinistro. Consap manteneva la sua posizione iniziale.

Il successivo 25 giugno 2009, il patrocinatore dell’ attrice, inviava ulteriore missiva alla Consap, facendo presente come, nonostante le reiterare richieste, questa non fosse stata in grado di quantificare l’ammontare delle somme liquidate dalla compagnia assicurativa al proprio assicurato, impedendo alla sig.ra O l’esercizio del diritto di mantenere la propria classe di merito rimborsando l’importo dei danni arrecati.

Insomma, a più di due anni di distanza del sinistro e dal pagamento del relativo indennizzo, l’attrice non era in grado di conoscere da Consap l’effettivo ammmontare del sinistro medesimo.
Come è noto, la Consap ha per oggetto principale l'esercizio, in regime di concessione, di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, in particolare:
1. la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà;
2. il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano;
3. la gestione della Stanza di Compensazione.

Se ne deduce direttamente che la Consap è responsabile di quello che viene inserito nella stanza di compensazione a seguito dell’introduzione del sistema cd di “indennizzo diretto”.

Orbene, per quanto concerne i diritti degli assicurati, la normativa, anche in base alle circolari emanate dall’Isvap (si veda in tal senso la n. 502/D del 2003), consente all’assicurato stesso di poter rimborsare alla compagnia l’importo liquidato al terzo danneggiato al fine di evitare la maggiorazione del premio connessa al verificarsi del sinistro.

Detta facoltà è stata interdetta all’attrice che nonostante le numerose richieste, non è stata in grado di sapere tempestivamente per quale importo il sinistro indicato nella parte in fatto del presente atto sia stato risarcito, e questo per fatto e colpa di Consap.

La sig.ra O. si è vista pertanto costretta a dover adire le competenti sedi al fine di trovare soddisfazione in ordine alla violazione dei propri diritti dopo che CONSAP si era rifiutata di partecipare la tentavi di conciliazione attivato proprio dall’attrice mediante domanda alla Camera di Commercio di Firenze..
Il Giudice di Pace di Firenze, pur con motivazione davvero succinta, ha però colto pienamente nel segno avendo acclarato che il sinistro era stato rimborsato nel 2008 e che a fine 2009 Consap non era stata ancora in grado di comunicarne l’importo alla sig.ra O. impedendole di esercitare il suo diritto a rimborsare la compagnia assicurativa (evitando l’applicazione della clausola bonus/malus) e, quindi, creandole un danno suscettibile di risarcimento monetario.
Luca Ricci
Luca Ricci
Admin

Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 18.12.12

https://acromagna.forumattivo.it

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.