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Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 42523 del 16 ottobre 2013

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Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 42523 del 16 ottobre 2013 Empty Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 42523 del 16 ottobre 2013

Messaggio  Luca Ricci Dom Mag 18, 2014 8:45 pm


Corte di Cassazione Penale - Sezione IV, Sentenza n. 42523 del 16/10/2013
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Patteggiamento - Applicazione delle sanzioni accessorie - Con la sentenza di condanna o di patteggiamento, e previa positiva verifica dell'eventuale appartenenza del veicolo al di là dei dati riportati nella documentazione di intestazione formale dello stesso, il giudice deve disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa in data 20.11.2012, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di (OMISSIS), sulla congiunta istanza dell'imputato e del pubblico ministero, ha applicato ad S. A., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di due mesi di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda (pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per il corrispondente periodo), in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,95 g/1) commesso in Sanremo il 20.12.2009.

2. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, rilevando come il primo giudice avesse erroneamente omesso di disporre a carico dell'imputato la confisca del veicolo utilizzato per la commissione del reato, obbligatoriamente prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (Cass., Sez. 6^, n. 12313/2012, Rv. 252563; Cass., Sez. 4^, n. 32427/2011, Rv. 253128; Cass., Sez. 4^, n. 45365/2010, Rv. 249071).

Nel caso di specie, pertanto, il giudice di primo grado, nell'accogliere le condizioni del patto intercorso tra le parti, avrebbe obbligatoriamente dovuto disporre la confisca del veicolo utilizzato dall'imputato per la commissione del reato allo stesso contestato, una volta proceduto alla verifica (nella specie totalmente omessa) dell'eventuale appartenenza del veicolo al S., di là dal contenuto dei dati rinvenibili attraverso la documentazione relativa al regime di intestazione formale dello stesso.

Sulla base di tali presupposti, dev'essere pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca del veicolo, con rinvio sul punto al Tribunale di (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo e rinvia sul punto al Tribunale di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013.
Luca Ricci
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