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Bambino a bordo strada investito: conducente responsabile se non presta massima attenzione

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Messaggio  Luca Ricci Dom Feb 14, 2016 12:25 pm

Bambino a bordo strada investito: conducente responsabile se non presta massima attenzione
Tribunale, Milano, sez. X civile, sentenza 26/11/2015 n° 13359

Con la sentenza in commento il Tribunale di Milano ha affrontato un difficile caso di responsabilità del conducente di un veicolo che investiva un bambino di dieci anni cagionandogli gravissime lesioni fisiche. Le difficoltà affrontate dal giudicante, infatti, sono rappresentate dalla individuazione dell'esatto grado di colpa del conducente del veicolo per non aver prestato la diligenza massima richiesta quando, pur avvedendosi della presenza di ragazzini sul bordo della strada, ha continuato a procedere con il suo veicolo senza modificare la sua condotta di guida.

Il caso accadeva durante la notte di Halloween del 2011 quando un’autovettura percorreva la propria corsia di marcia mentre sul margine destro della carreggiata, ove si trovava una banchina erbosa, si trovava un gruppo di bambini in maschera (età media dieci anni) che camminava in senso contrario all’autovettura e giocava facendo scoppiare alcuni petardi. Probabilmente, proprio a causa dello scoppio di uno di tali petardi un componente del gruppo si spostava verso la carreggiata (pur senza invaderla) e veniva urtato dal veicolo.

In conseguenza del violento urto il bambino riportava danni valutati nella misura del 50% di danno biologico permanente.

Il Giudicante, pertanto, dopo aver escusso i testimoni e ricostruito la dinamica del sinistro - a fronte di narrazioni delle parti in causa diametralmente opposte in ordine alla condotta tenuta dal piccolo investito – ha dovuto affrontare la tematica relativa alla responsabilità delle parti asserendo che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.

Il Giudice milanese ha così applicato un principio consolidato in virtù del quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti.

In un caso analogo a quello in oggetto la Suprema Corte ha altresì chiarito che “in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una “concausa" dell'incidente” (si veda Cass. Pen., n. 40587/2009).

Nel caso di specie era stato ampiamente dimostrato che il conducente aveva avvistato il gruppo di bambini e, pertanto, a suo carico erano sorti quei comportamenti prudenziali che, in mancanza, determinano una sua responsabilità, benché abbia condotto il veicolo a velocità moderata, nei limiti di legge.

Del resto a tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.

Orbene, nel caso di specie il Giudicante ha ritenuto che ”sebbene sia stata provata in causa la moderata velocità della conducente, tuttavia quest’ultima non ha raggiunto la prova liberatoria di cui al disposto normativo dell’art. 2054, I comma, c.c., la quale richiede al conducente di provare di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno". Infatti, le stringenti regole prudenziali richieste nelle fattispecie concrete – in ragione delle specifiche circostanze di luogo e di tempo – ove il conducente si è avveduto del pedone, a fortiori laddove si tratti di bambini in contesto di gruppo, non risultano del tutto essere state rispettate dalla conducente de qua, avendo ella stessa affermato di essersene avveduta e non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee (quale ad esempio la diminuzione della velocità in prossimità del gruppo di bambini) a prevenire eventuali comportamenti prevedibilmente imprudenti dei minori.”

Peraltro una volta accertata la colpa del conducente dell'autovettura il Giudice ha esaminato l'eventuale concorso di responsabilità del minore ritenendo a suo giudizio provata la circostanza della invasione di carreggiata a seguito dello scoppio di un petardo e, dunque, il suo comportamento colposo.

Alla luce di tali considerazioni il Giudicante ha concluso affermando che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%, in ragione della differente gravità delle regole cautelari violate dagli stessi.
Luca Ricci
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