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Pedone investito e infezione ospedaliera: responsabilità solidale tra proprietario del veicolo e struttura sanitaria -Tribunale, Milano, sez. I, sentenza 16/04/2015 n° 4841

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Pedone investito e infezione ospedaliera: responsabilità solidale tra proprietario del veicolo e struttura sanitaria -Tribunale, Milano, sez. I, sentenza 16/04/2015 n° 4841  Empty Pedone investito e infezione ospedaliera: responsabilità solidale tra proprietario del veicolo e struttura sanitaria -Tribunale, Milano, sez. I, sentenza 16/04/2015 n° 4841

Messaggio  Luca Ricci Dom Feb 14, 2016 1:17 pm

Pedone investito e infezione ospedaliera: responsabilità solidale tra proprietario del veicolo e struttura sanitaria
Tribunale, Milano, sez. I, sentenza 16/04/2015 n° 4841

Con la sentenza in commento il Tribunale di Milano ha affrontato il caso della concorrente responsabilità tra proprietario di un veicolo ed azienda ospedaliera intervenuta per prestare le cure al soggetto danneggiato.

In particolare un pedone, nell'attraversare la strada veniva investito da un'autovettura che gli cagionava lesioni personali a causa delle quali veniva immediatamente trasportato presso la vicina azienda ospedaliera; tuttavia l'errata e negligente prestazione professionale resa dai sanitari di tale struttura determinava lesioni ben più gravi di quelle conseguenti all'investimento.

Il Giudice, dunque, ha affrontato in primis, la questione legata ad eventuali responsabilità del pedone nella causazione del sinistro e, successivamente, ha verificato la presenza di una colpa sanitaria per poter ripartire il grado di responsabilità tra il soggetto investitore e l'azienda ospedaliera convenuta.

Quanto al primo aspetto il Giudice, citando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone ma occorre, altresì, che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (così Cass. Civ., n. 5866/2015).

Con riferimento alla censura relativa al concorso di colpa del soggetto investito il Giudice, dunque, ha osservato che la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma primo, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.

Nel caso di specie l'assenza di strisce pedonali nel tratto di strada interessato dal sinistro e la mancanza di prove in merito alla responsabilità del soggetto investito ha indotto il Giudice a ritenere responsabile in via esclusiva il conducente del veicolo investitore.

Una volta accertata tale responsabilità il Giudice ha affrontato la tematica del riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità medica acclarando che il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (si veda Cass. Civ., n. 15993/2011).

Orbene, nel caso di specie, la CTU medico legale d'ufficio metteva in evidenza la colpa dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta ragion per cui venivano assolti gli oneri probatori gravanti sulla parte attrice (che aveva depositato ampia documentazione medica e relazioni medico legali di consulenti di parte) mentre, a detta del Giudicante, venivano interamente negletti quelli gravanti sulla convenuta.

Una volta accertato in sede di CTU medico legale che il paziente aveva contratto una infezione da enterobacter cloacae in occasione del primo ricovero presso l’ospedale e subito dopo essere stato investito dall'autovettura, il Giudice ha ritenuto provata la responsabilità dei sanitari anche per considerazioni di ordine statistico probabilistico, per la non contestata negatività per il predetto batterio precedentemente all’intervento, per la compatibilità cronologica e l’esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell’infezione dopo la degenza.

Accertate tali responsabilità, nella sentenza in esame, il Giudice ha poi dovuto risolvere la problematica legata alla graduazione delle singole colpe ed alla conseguente ripartizione dell’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento.

Il Giudice ha ricordato che, per la Suprema Corte, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.

Dal momento che nel caso di specie ciascun convenuto aveva proposto una domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della controparte nella causazione dei danni e la conseguente condanna a tenerla indenne dalle conseguenze negative il Giudice ha ritenuto di poter ripartire tale responsabilità condannando le parti in solido al pagamento dell'intera somma.
Luca Ricci
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