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Omicidio stradale: rischia l’incriminazione chi deve curare la manutenzione delle strade. Circolare Ministero Interno n. 300/A

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Messaggio  Luca Ricci Dom Mag 08, 2016 1:10 pm

Omicidio stradale: rischia l’incriminazione chi deve curare la manutenzione delle strade. Circolare Ministero Interno n. 300/A

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A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 41 del 23 marzo 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016) che ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale e di reato di lesioni personali stradali, rispettivamente disciplinate dagli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare protocollo n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo , inviata a Prefetture, Questure e Polizia stradale, mediante la quale «si è inteso fornire le prime indicazioni operative per quanto riguarda gli aspetti afferenti in modo specifico alle attività di polizia, allo scopo di prevedere un’uniforme applicazione delle nuove disposizioni, restando comunque impregiudicata la necessità di intraprendere diretti contatti con le locali Procure della Repubblica, per adeguare, ove necessario, le indicazioni generali di cui alla presente Circolare, alle concrete direttive fornite dall’Autorità Giudiziaria a cui compete il coordinamento dell’attività di indagine per i nuovo reati ».

Ebbene la citata Circolare, nella parte riferita all’Omicidio stradale non aggravato (pagina 4) testualmente recita: «La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell’articolo 589 C.P., la reclusione da due a sette anni. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall’articolo 2, comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli».

Tale esplicita previsione non lascia margini a dubbi: si è inteso attribuire una precisa responsabilità agli Enti proprietari delle strade circa gli obblighi di tutela della sicurezza e del conseguente dovere di tenere una efficace ed efficiente manutenzione, di guisa che, in caso di omicidio anche ad essi sarà imputabile una responsabilità specifica.

Il riferimento della circolare ministeriale è all’articolo 14 del Codice della strada, che individua «poteri e compiti degli enti proprietari delle strade». esso testualmente prevede: «Gli enti proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a.alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b.al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze;
c.alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta».

Gli enti proprietari delle strade sono lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni e in via derivata anche le Società, pubbliche e private, che dallo Stato hanno avuto in concessione le autostrade assumendo per contratto su di sé gli oneri di manutenzione e l’obbligo di tenere i percorsi efficienti e sicuri. Pertanto, sembra potersi affermare che le novità introdotte dalla nuova legge sull’omicidio stradale combinate con ciò che prevede il Codice della strada significano una cosa ben precisa: per non incorrere in guai giudiziari molto seri che prevedono perfino l’arresto, tutti i soggetti (Dirigenti ANAS, Sindaci, Presidenti di Provincia) investiti dall’obbligo di curare al meglio le strade dovranno intensificare i loro interventi per evitare di incappare nell’accusa di omicidio colposo in caso di incidenti gravi avvenuti per i difetti evidenti delle strade o resi più gravi dalle carenze di manutenzione, efficienza e segnaletica delle strade stesse.

Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza del 3 maggio 2012, n. 23152 secondo la quale «il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è, infatti, esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, dunque in fase di circolazione, ma anche da coloro che svolgano attività diverse, come la manutenzione stradale» (da ultimo richiamata da Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza del 29 marzo 2016, n. 17010).
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