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Autorizzazione del Prefetto - autovelox - accertamento a "distanza" o "remoto " le differenze tecniche

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Autorizzazione del Prefetto - autovelox - accertamento a "distanza" o "remoto " le differenze tecniche  Empty Autorizzazione del Prefetto - autovelox - accertamento a "distanza" o "remoto " le differenze tecniche

Messaggio  Luca Ricci Sab Mag 14, 2016 9:20 pm

Che differenza intercorre nelle due modalità di accertare una infrazione al codice della strada " a  distanza" o " remoto " ?
Occorre autorizzazione del Prefetto per installare e utilizzare postazioni fisse autovelox in modalità remoto o a distanza ?  
di Luca RICCI presidente " AutoMoto Club Romagna ".

Premessa , come sempre non mi affido a sentenze pareri o altro che non siano leggi o decreti del ministero ad esse collegate, il motivo è presto detto sono tutte fuorvianti e discordanti l'una dall'altra e non fanno altro che fare confusione, quindi innanzitutto occorre fare distinzione tra i due termini :
" distanza " definizione : Lo spazio che separa fra loro due luoghi, due oggetti.
" remoto "  definizione : Molto lontano nel tempo, eventi distinti accaduti a distanza considerevole nel tempo.

E' semplice capire i termini , il termine "distanza " si intende due luoghi fisici diversi non nello stesso punto, per remoto invece si intende due periodi nel tempo differenti.
Cosa c'entrano questi due termini con il codice della strada e gli autovelox ?
a) Un accertamento a distanza è quando un agente di polizia accerta una violazione al codice della strada in tempo reale ma non essendo fisicamente sul posto, esempio utilizzando strumentazioni elettroniche come telecamere o qualsiasi altro apparecchio elettronico che alla forza di polizia gli consente di visionare da un luogo diverso da dove succede il fatto, l'esempio più semplice è un monitor collegato alle porte di accesso alle zone a traffico limitato, la strumentazione richiama l'agente che si trova al comando di polizia, il quale visionando il monitor in tempo reale vede un veicolo accedere alla zona controllata e verifica la correttezza della condotta del conducente e in caso di illegittimità procede ai termini di legge con un verbale di contestazione.
b) un accertamento " remoto " esempio è quando una strumentazione elettronica tipo autovelox o strumenti che rilevano il passaggio con il rosso semaforico viene lasciato in funzione autonomamente, automaticamente  senza il diretto controllo dell'agente accertatore il quale a distanza di tempo, giorni, settimane a volte anche mesi visiona i fotogrammi o i filmati effettuati dalla strumentazione in caso di accertamento di infrazioni procede alla redazione del verbale di contestazione.

Ho cercato di spiegare in parole semplici il concetto di accertamento "a distanza" e/o "remoto" che possono essere eseguiti anche in contemporanea, esempio guardando un rilevamento fotografico di una strumentazione elettronica automatica nella sede del comando di polizia accertatore di una infrazione successa alcuni giorni in precedenza, ora però passiamo alle leggi e al codice della strada.

Art. 4 della legge 168/ 2002 così prescrive:
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


al comma 1 " Finalizzato al rilevamento a distanza ....."

questa legge che regolamenta l'installazione e l'utilizzo delle strumentazioni elettroniche per le violazioni al CdS per l'art. 142 e 148 ( velocità e soprasso ) si rivolgono all'accertamento a distanza ma non remoto.

"secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"
ecco quindi la direttiva qui richiamata dove troviamo i riferimenti normativi sull'accertamento remoto è la circolare del  Ministero dell'Interno  n. 10307 del 14/08/2009 ( chiamata direttiva Maroni), infatti all' allegato 1 parte III art. 1 così prescrive:

PARTE III
MODALITA' DI CONTROLLO E DI CONTESTAZIONE

1) LE POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO SENZA LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA
Le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni senza la presenza di un operatore di polizia, possono essere utilizzate solo quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett f) C.d.S. che richiama l'art. 4 della legge 168/2002 e precisamente:
a) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale.
b) Sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4 L. 168/2002.
Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 C.d.S. lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione i l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata sancito dall'art. 200 C.d.S.


" l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto  "

Ecco quindi che le postazioni fisse autovelox utilizzate senza la presenza dell'operatore di polizia e in modalità remota devono essere autorizzate dal prefetto il quale a norma della legge 120/2010 deve incaricare la Polizia di Stato per le verifiche di fattibilità, la polizia di stato deve rilasciare il proprio parere ( positivo o negativo) in merito, la postazione fissa deve essere autorizzata anche dall'ente proprietario della strada.

L'iter deve essere concluso entro 90 giorni dalla richiesta della forza di polizia o della pubblica amministrazione interessata richiedente. ( legge 168/2002 art. 4 comma 2) .

Alcuni Decreti prefettizi hanno come interesse la sola deroga alla contestazione immediata, alcuni in forma generica indicano che nella tratta possono essere installati postazioni fisse senza indicarne il punto preciso, la direzione di marcia dei veicoli controllati, gli estremi dei pareri della Polizia di Stato e dell'ente proprietario della strada.

Il Prefetto di Pisa con Decreto Prot. 2015/14 Area III del 16.06.2014
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1209/decreto%20atx%20n%20%202015_14.pdf
esprime correttamente la normativa vigente, indicando le tratte di strade in deroga alla contestazione immediata e le postazioni fisse autovelox autorizzate all'accertamento remoto, decreto perfetto che indica anche la posizione metrica esatta delle postazioni.

Anche il Prefetto di Rimini con decreto n. 36877 del 17-09-2015 autorizza il comune di Rimini ad installare di tre postazione fisse autovelox.

Diversamente invece il Prefetto di Ravenna il quale nel propri decreti ha solamente autorizzato la deroga alla contestazione immediata le tratte di strade interessate nel proprio territorio,
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1206/decreto%202013%20autovelox.pdf
senza fare riferimento a postazioni fisse autovelox, solo nel caso del decreto per la tratta di Cervia
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1206/decreto%202014%20autovelox%20cervia%20ss.pdf
genericamente scrive " è possibile utilizzare o  installare "   senza puntualizzare la posizione ne la modalità operativa fissi e/o a distanza e/o remoto.

Conclusioni nella provincia di Ravenna sono installati numerosi autovelox fissi, i quali mancanti di specifica autorizzazione prefettizia all'installazione, dell'utilizzo a distanza e a remoto, sono strumentazioni abusive, illegittime,  come sono illegittimi le migliaia di verbali elevati dalla varie forze di Polizia Locali che gestino le strumentazioni elettroniche autovelox




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Messaggio  Luca Ricci Ven Dic 30, 2016 2:23 pm

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161220/snciv@s62@a2016@n26441@tS.clean.pdf

http://www.laleggepertutti.it/143712_autovelox-multa-nulla-se-incompleta

Autovelox, multa nulla se incompleta
Autore : Redazione
Data: 21/12/2016
Il verbale per eccesso di velocità deve indicare gli estremi dell’ordinanza del Prefetto
che ha autorizzato l’apposizione dell’autovelox sulla strada extra-urbana senza la
postazione della pattuglia della polizia.
Dalla Cassazione arriva una nuova indicazione per contestare le multe per autovelox: secondo
una sentenza pubblicata ieri [1], se il verbale della polizia è incompleto, perché non cita
l’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità, la
contravvenzione può essere annullata.
Quando, insieme all’autovelox, ci deve essere anche la polizia
Come abbiamo già spiegato nell’articolo Autovelox in città, quando sono legittimi?, nel caso in cui il
cavalletto con l’autovelox sia montato in un centro urbano, la contravvenzione è legittima solo se
l’automobilista viene fermato immediatamente e gli viene contestata la contravvenzione. In altre
parole è necessario che, insieme al misuratore elettronico della velocità, vi sia anche la polizia a
controllarne il corretto funzionamento. In questo modo, il trasgressore ha anche la possibilità di
difendersi subito, al momento della rilevazione dell’eccesso di velocità (potrebbe, ad esempio,
giustificare il proprio comportamento con una fuga in ospedale per esigenze impellenti).
Fuori dalle città e, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
l’autovelox non è sottoposto a limiti e può essere montato anche senza la presenza della volante;
così l’automobilista potrà vedersi recapitare la multa direttamente a casa senza che gli sia
contestata nell’immediatezza.
Infine resta il caso delle strade urbane ad alto scorrimento [2] e delle strade extraurbane
secondarie: anche in questo caso l’autovelox può essere attivato “in modalità fissa e
automatica”, ossia senza la presenza della polizia, ma – a differenza dell’ipotesi precedente – la
sua apposizione deve essere previamente autorizzata da un decreto del Prefetto. Tale decreto,
che deve indicare l’esatta chilometrica ove l’autovelox può essere montato, serve ad evitare
eventuali abusi delle forze dell’ordine; difatti, posto che la regola generale è quella
della contestazione immediata (onde dare al conducente la possibilità di difendersi subito e
personalmente), l’eccezione è possibile solo quando le condizioni della strada non consentono
l’inseguimento o l’arresto delle auto, perché pericoloso per il traffico. Così il decreto prefettizio
serve proprio a verificare che l’installazione dell’autovelox in “modalità automatica” corrisponda
davvero a esigenze di tutela della circolazione e non a scopi “di cassa” del Comune.
Nulla la multa per autovelox senza gli estremi del decreto prefettizio
Con la sentenza in commento, la Cassazione afferma un principio sacrosanto: la multa per
eccesso di velocità rilevata tramite autovelox sulla strada urbana ad alto scorrimento o extraurbana
secondaria è nulla se non contiene gli estremi del decreto prefettizio.
In questo modo la giurisprudenza della Cassazione si allinea alle precedenti sentenze di merito e
della stessa Corte secondo cui «la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel
verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che
pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione». Insomma,
come a dire che, una volta redatto il verbale, se questo è generico non può più essere sanato,
neanche nel corso della causa davanti al giudice di pace.
Note:
[1] Cass. sent. n. 26441/16 del 20.12.2016.
[2] Si considera “strada a scorrimento” quella a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici. Esse devono avere semafori a tutti gli incroci e aree per la sosta solo esterne alla
carreggiata.
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Autorizzazione del Prefetto - autovelox - accertamento a "distanza" o "remoto " le differenze tecniche  Empty Autovelox, multa nulla se il verbale non riporta il decreto del Prefetto che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti - Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016

Messaggio  Luca Ricci Lun Gen 16, 2017 11:16 pm

Autovelox, multa nulla se il verbale accertato e notificato in differita non riporta il decreto del Prefetto che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti - Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016


Il verbale per eccesso di velocità deve indicare gli estremi dell’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato l’apposizione dell’autovelox sulla strada extra-urbana senza la postazione della pattuglia della polizia.

Dalla Cassazione arriva una nuova indicazione per contestare le multe per autovelox: se il verbale della polizia è incompleto, perché non cita l’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità, la contravvenzione può essere annullata.

Quando, insieme all’autovelox, ci deve essere anche la polizia, quando sono legittimi?, nel caso in cui il cavalletto con l’autovelox sia montato in un centro urbano, la contravvenzione è legittima solo se l’automobilista viene fermato immediatamente e gli viene contestata la contravvenzione. In altre parole è necessario che, insieme al misuratore elettronico della velocità, vi sia anche la polizia a controllarne il corretto funzionamento. In questo modo, il trasgressore ha anche la possibilità di difendersi subito, al momento della rilevazione dell’eccesso di velocità .
Fuori dalle città e, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali l’autovelox non è sottoposto a limiti e può essere montato anche senza la presenza della volante; così l’automobilista potrà vedersi recapitare la multa direttamente a casa senza che gli sia contestata nell’immediatezza.

Infine resta il caso delle strade urbane ad alto scorrimento  e delle strade extraurbane secondarie: anche in questo caso l’autovelox può essere attivato “in modalità fissa e automatica”, ossia senza la presenza della polizia, ma – a differenza dell’ipotesi precedente – la sua apposizione deve essere previamente autorizzata da un decreto del Prefetto. Tale decreto, che deve indicare l’esatta chilometrica ove l’autovelox può essere montato, serve ad evitare eventuali abusi delle forze dell’ordine; difatti, posto che la regola generale è quella della contestazione immediata (onde dare al conducente la possibilità di difendersi subito e personalmente), l’eccezione è possibile solo quando le condizioni della strada non consentono l’inseguimento o l’arresto delle auto, perché pericoloso per il traffico. Così il decreto prefettizio serve proprio a verificare che l’installazione dell’autovelox in “modalità automatica” corrisponda davvero a esigenze di tutela della circolazione e non a scopi “di cassa” del Comune.

E' nulla la multa per autovelox senza gli estremi del decreto prefettizio, con la sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016, la Cassazione afferma un principio sacrosanto: la multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox sulla strada urbana ad alto scorrimento o extra-urbana secondaria è nulla se non contiene gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l'installazione della postazione fissa autovelox e l'utilizzo in modalità differita senza la presenza degli agenti non è sufficiente il decreto di deroga alla contestazione immediata che in questo caso obbligherebbe gli agenti a presidiare lo strumento.

In questo modo la giurisprudenza della Cassazione si allinea alle precedenti sentenze di merito e della stessa Corte secondo cui «la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione». Insomma, come a dire che, una volta redatto il verbale, se questo è generico non può più essere sanato, neanche nel corso della causa davanti al giudice di pace.

Cassazione Sentenza n. 26441/16 del 20/12/2016
qui sotto il link della sentenza dal sito Italgiure

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161220/snciv@s62@a2016@n26441@tS.clean.pdf
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