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I "possibili" riflessi penali di una dichiarazione mendace nell'obbligo di indicare il responsabile ( es. art. 126 CDS )

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I "possibili" riflessi penali di una dichiarazione mendace nell'obbligo di indicare il responsabile ( es. art. 126 CDS )  Empty I "possibili" riflessi penali di una dichiarazione mendace nell'obbligo di indicare il responsabile ( es. art. 126 CDS )

Messaggio  Luca Ricci Sab Gen 05, 2013 12:05 am

I possibili riflessi penali di una dichiarazione mendace



Nell' ipotesi si decurtazione dei punti dalla patente del conducente non identificato al momento dell'accertamento dell'illecito - a seguito della circolare del Ministero dell’Interno n. 330/A/33792/109/16/1 del 14.9.2004 - al proprietario dell’autovettura viene chiesto, oltre al pagamento della sanzione, di comunicare i dati del conducente sottoscrivendo e facendo sottoscrivere una autocertificazione la cui falsità è sanzionabile in sede penale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 76 dpr 445/2000 e 483 c.p..

In realtà l’art. 126 bis CdS prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
A fronte di tale disposizione il Ministero, con la citata circolare, ha predisposto un modulo di comunicazione strutturato sulla forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiamando le responsabilità e le sanzioni penali previste in caso di false attestazioni. Inoltre richiede in calce la sottoscrizione del conducente precisando che, in caso di mancata sottoscrizione da parte del conducente, il verbale gli sarà notificato con addebito delle ulteriori spese. E’ opportuno aggiungere che, oltre alla sottoscrizione, si chiede al conducente una fotocopia firmata della patente di guida.
Orbene, mentre opportunamente il legislatore nell’art. 126 bis tace sulle modalità con le quali i dati debbano essere comunicati, la pubblica amministrazione ricorre a una formalità particolarmente “impegnativa” e coinvolge addirittura il conducente “minacciando” di applicare sanzioni nei suoi confronti in caso di mancata sottoscrizione.
La legge, è il caso di ribadirlo, non prevede né invoca forme solenni per la dichiarazione e inoltre, da un lato, non minaccia responsabilità penali nel caso di errata comunicazione e, dall’altro, non impone alcun obbligo al conducente.
Se si riesce a leggere il quadro normativo alla luce di quanto avviene nella realtà, si capisce facilmente la “ratio” che ha indotto il legislatore a non richiamare le formalità di cui all’art. 47 dpr 445/2000 (secondo la definizione di cui all’ art. 1 lett. h del dpr citato la “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ è il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico”) e a non richiedere sottoscrizioni di conferma al conducente.
Sotto il primo profilo, infatti, il proprietario di un veicolo, tranne il caso in cui viaggiasse a bordo al momento dell’infrazione, è nella migliore delle ipotesi in grado di indicare la persona alla quale ha prestato l’autovettura, ma non è assolutamente in grado di affermare, specie impegnando la propria responsabilità penale, se effettivamente la persona alla quale quel giorno ha consegnato le chiavi dell’autovettura fosse anche il conducente non potendo escludere che costui abbia prestato a sua volta l’autovettura ad un terzo.
Ne deriva che il fatto di chi fosse stato effettivamente alla guida al momento dell’infrazione non può essere “a diretta conoscenza” del proprietario del veicolo.
Sotto l’altro profilo è addirittura pretesa inesigibile chiedere al proprietario di farsi da tramite a favore dell’amministrazione, senza avere a disposizione alcun potere autoritativo, per raccogliere la sottoscrizione del conducente e la fotocopia firmata della sua patente.
Inoltre, è appena il caso di osservare che le norme in materia di dichiarazioni sostitutive mirano a soddisfare un'esigenza di semplificazione della documentazione amministrativa concedendo al privato la facoltà di sostituire una certificazione ovvero un atto di notorietà con una dichiarazione dotata di determinate forme. Invece nel caso di specie si assiste ad un vero e proprio capovolgimento della ratio legislativa trasformando una facoltà in obbligo e strumentalizzando a favore dell'amministrazione una prerogativa del privato
Ne consegue che il proprietario del veicolo, in ossequio e in completa aderenza a quanto prescrive la legge, potrebbe limitarsi a comunicare, senza vincoli di forma, al Comando accertatore di aver prestato l'autovettura a tizio che verosimilmente si trovava alla guida il giorno dell’infrazione.
Di più il conducente, nella maggioranza dei casi, non è in grado di affermare, né può ragionevolmente essere costretto ad affermare, assumendosi la responsabilità penale della verità delle sue affermazioni, sulla persona che era alla guida del veicolo il giorno e l’ora dell’infrazione.
In conclusione, dal momento che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente, proprio in ossequio alla ratio sulla quale si fonda, è sanzione che deve colpire con certezza l’autore della violazione, si dovrebbe rinunciare ad applicarla nelle ipotesi in cui il conducente non viene identificato dall’agente accertatore.
fonte
www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=905
Luca Ricci
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