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Prefettura della Provincia di Prato / installazione autovelox

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Messaggio  Luca Ricci Mar Set 03, 2013 9:48 pm



Prot. 26210/2009

Prato, 20 agosto 2009

OGGETTO: Decreto di individuazione autovelox nel comune di Carmignano.

RICHIAMATI i decreti Prot. n. 7350/20.B.5/6/02 del 10 marzo 2003 e Prot. N. 10118/2006 del 10 marzo 2006 con i quali sono stati individuati i tratti di strada di questa provincia in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e possono quindi essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 285/1992;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 2° del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1 agosto 2002 n. 168, prevede che il Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individui le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

PREMESSO che gli accertamenti della violazione dei limiti di velocità effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate dall’art. 4 del richiamato decreto legge n. 121/2002, come chiarito dal Ministero dell’Interno con circolare prot. n. M/2413-12 del 26/01/2005;

VISTE le note 12/12/2008 – 12/01/2009, con le quali il comando di polizia municipale del comune di Carmignano ha richiesto un’integrazione al decreto prefettizio n. 10118/2006, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 4 del d.l. 121/2002, con possibilità di estendere le rilevazioni della velocità dei veicoli anche per la direttrice Pistoia – Firenze, a mezzo dell’apposita apparecchiatura fissa già autorizzata e collocata all’altezza del Km. 21+320 della SP 66 sulla direttrice Firenze – Pistoia.

LETTA la nota prot. n. 27336 del 16 luglio 2009 con cui l'Amministrazione Provinciale di Prato esprime parere favorevole in merito alla richiesta del Comune di Carmignano di integrazione e modifica del decreto prefettizio 10118/2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2° del richiamato decreto legge 121/2002, per l’estensione delle rilevazioni della velocità sulla SP 66 anche per la direttrice Pistoia – Firenze, a mezzo dell’apparecchiatura fissa già autorizzata e collocata all’altezza del Km 21 + 320 sulla direttrice Firenze –Pistoia.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 del codice della strada l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

VISTA la nota prot. n. 09 – 3615 del 22/04/2009, con la quale la Sezione di Polizia Stradale rappresenta che il tratto di strada in argomento risulta idoneo all’installazione di autovelox fisso;

VALUTATA la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell’ultimo quinquennio nei tratti di strada segnalati, le caratteristiche del traffico che vi si svolge e le difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di controllo alla contestazione immediata delle violazioni;

RILEVATA l’opportunità di consentire l’utilizzo del dispositivo di controllo del traffico, finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, già installato al km. 21+320 della S.P. 66, nel territorio del Comune di Carmignano (località Seano), anche per la rilevazione delle violazioni del codice della strada commesse sulla direttrice Pistoia –Firenze;

VISTI il decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, il d.l. 20.06.2002 n. 121 convertito in legge 1 agosto 2002 n. 168, nonché le circolari del Ministero dell’Interno Prot. n. M/2413/64 del 22.08.2002, Prot. n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 03.10.2002 e Prot. n. M/2413-12 del 26/01/2005;

D E C R E T A



Ad integrazione e modifica dei precedenti decreti Prot. n. 7350/20.B.5.602 del 10 marzo 2003 e Prot. n. 10118/2006 del 10 marzo 2006, è individuato anche il seguente tratto di strada, posto nel Comune di Carmignano – località Seano, in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, ed in cui possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 285/1992:

• Km. 21+320 della S.P. 66 direttrice Pistoia – Firenze.

Si precisa che la strada in parola è classificabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 1° comma del codice della strada, come extraurbana secondaria, in cui vige ordinariamente il limite massimo di velocità di 90 Km/h, salvo che gli enti proprietari non ritengano di fissare limiti diversi, in conformità alle direttive impartite in proposito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando ciò si renda opportuno.

I limiti di velocità consentiti dovranno essere evidenziati con apposita segnaletica verticale da posizionarsi unitamente a quella di “fine abitato”, ed essere ripetuti dopo ogni intersezione, in modo da garantire agli utenti una chiara ed esplicita indicazione circa la velocità massima consentita sul tratto di strada più sopra elencati. La presenza del dispositivo dovrà essere evidenziata in conformità alla normativa vigente; al fine di evitare rischi per la sicurezza della circolazione, dovuti all’improvvisa decelerazione dei veicoli, la segnaletica che informa gli utenti della strada dell’esistenza dell’apparecchiatura in parola dovrà essere apposta ad una congrua distanza dalla medesima; inoltre, l’ubicazione della postazione dovrà essere evidenziata con apposito cartello.

I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo che saranno utilizzati devono essere in grado di documentare la violazione e consentirne la visione successiva, nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale di cui al Dlgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, è necessario che:

• gli apparecchi o i mezzi tecnici di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;

• salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano utilizzate solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali indicati dall’art. 4 del d.l. n. 121/2002;

• la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata solo in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone per essere resa disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;

• le risultanze fotografiche o le riprese video siano rese disponibili e siano trattate solo dal personale incaricato dalla polizia municipale interessata e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati, ai sensi e con i compiti indicati dall’art. 8 della legge 675/96;

• le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso;

• nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari affinché sia evitato l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.

Le apparecchiature adoperate per gli accertamenti, per essere utilizzate in assenza di agenti di polizia stradale dovranno essere specificamente omologate, ai sensi dell’art. 45, comma 6 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, dal competente Ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



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