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Serve un decreto prefettizio per l’installazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità ?»”

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Messaggio  Luca Ricci Mar Set 03, 2013 10:14 pm

Il D.L. 20/06/2002 n. 121 all’art. 4 autorizza l’impiego dei dispositivi elettronici automatici per il rilevamento delle infrazioni agli artt. 142, 148 e 176 C.d.S. senza l’obbligo di contestazione immediata.

Tale autorizzazione non è senza limiti: in primo luogo, infatti, le apparecchiature in questione debbono essere sempre preventivamente segnalate.

In secondo luogo occorre distinguere la tipologia del tratto di strada interessato dalla rilevazione:
- Non occorre il decreto di autorizzazione del Prefetto per l’installazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art.2, comma 2, lettere A e B del C.d.S.
- Sulle strade di cui all’art. 2 comma 2 lettere C e D del C.d.S., invece, è necessario un decreto del Prefetto competente che autorizzi l’installazione di tali dispositivi.

Nulla è detto per le altre tipologie di strade, per le quali si ritiene che vi sia comunque l’obbligo di contestare l’infrazione qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 384 Reg. Att. del C.d.S. (Cfr. Cass. n. 376 del 10 gennaio 2008). Detta infrazione, peraltro, deve necessariamente essere rilevata alla presenza degli agenti accertatori.

—-

Per maggiore completezza riporto il testo dell’art. 2, commma 2 e 3, C.d.S.:
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
F – Strade locali.
F bis. Itinerari ciclopedonali. (3)

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. (3)
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