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stato di necessità ( emergenza) sentenza favorevoli artt. 194 C.d.S. e 4 L. 689/81

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Messaggio  Luca Ricci Gio Mar 13, 2014 9:19 pm

qui la legge intera .....
http://sicurezzapubblica.wikidot.com/illecito-amministrativo L. 689/81


Autovelox: applicabile l’esimente dello stato di necessità
Giudice di Pace Prato, sentenza 06.02.2009



L’esimente dello stato di necessità opera anche in relazione alle violazioni del Codice della Strada.

E' quanto stabilito dal Giudice di Pace di Prato in una recente sentenza con la quale ha annullato un verbale concernente la violazione dell’art. 142 co. 8 C.d.S. accertata mediante autovelox.

La ricorrente deduceva di aver commesso l’infrazione poiché doveva recarsi alla più vicina farmacia per acquistare farmaci urgenti, prescritti dalla Guardia Medica, per la madre in crisi respiratoria. Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, ritenendo, in forza del richiamo del combinato disposto degli artt. 194 C.d.S. e 4 L. 689/81, operante la scriminante dello stato di necessità.

Pur non essendo provato che la madre della ricorrente fosse in quel momento soggetta ad un pericolo attuale di grave danno alla persona, la causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. è stata valutata a favore della ricorrente ai sensi dell’art. 59 co. 4 c.p.. Per il Giudice è credibile che la ricorrente, stante la diagnosi del medico e la natura dei farmaci prescritti, abbia ritenuto di agire in stato di necessità.

(Altalex, 11 settembre 2009. Nota di Cristiano Maria Ciani. Cfr. eBook Autovelox di Manuela Rinaldi)



/ autovelox / stato di necessità / Cristiano Maria Ciani /





Giudice di Pace

Prato

Sentenza 6 febbraio 2009


IL GIUDICE DI PACE DI PRATO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella persona dell' Avv. Adriano Donatini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2352 del Ruolo Generale dell'anno 2008, avente ad oggetto ricorso ex art. 204 bis D. Lgs. 285/92

tra

C.E., residente a xxxxxxxxxxxxx) rappresentata e difesa dall' Avv. Cristiano Maria Ciani, presso e nel cui studio in Prato, Via Fonti di Mezzana

n. 7 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso introduttivo

Ricorrente

e

COMUNE DI XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in xxxxx, Via xxxxxx, presso lo studio dell' Avv. xxxxxxxxx che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del

ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Resistente

sulle seguenti conclusioni

- per il ricorrente(come in ricorso): "nel merito, annullare e/o, comunque, dichiarare inefficace il verbale n° 1013795 elevato dalla Polizia Municipale di xxxxx con ogni consequenziale provvedimento e pronuncia [ ... ] Vittoria di spese, diritti ed onorari";

- per l'amministrazione resistente(come da verbale d'udienza del 6.2.2009):

rigetto del ricorso. In denegata ipotesi compensazione delle spese.

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 2.5.2008 C.E. proponeva ricorso ex art. 204 bis D. Lgs. 285/92 avverso il verbale di violazione al codice della strada n.10 13 795V - Prot. n. 252212008 emesso in data 21.1.2008 per violazione dell'art. 142 comma 8 n.c.d.s perché il 18.1.2008, alle ore 20:44 in xxxx, Via Roma, all'altezza del n. civico 607/E, direzione centro, il conducente dell'autoveicolo targato CS737JA circolava alla velocità di Km/h 87 superando di Km/h 37 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.

L'accertamento era stato effettuato per mezzo di dispositivo Autovelox mod. 105SE matr. 914134. La violazione non era stata immediatamente contestata in quanto accertata su strada individuata dal Prefetto di xxxx ai sensi dell'art. 4 D.L. 121/02, conv, con modd. in L. 168/02.

Il ricorso era affidato a due motivi. Con il primo la ricorrente deduceva sussistenza dell'esimente dello stato di necessità: esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale si stava recando alla più vicina farmacia per acquistare - come da prescrizione della Guardia Medica - farmaci per la propria madre, colta da una crisi respiratoria di origine asmatica.

Con secondo motivo eccepiva la nullità della notifica del verbale in quanto eseguita mediante consegna di copia informe redatta con sistemi meccanizzati e non sottoscritta. Allegava: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarazione Dott. Mazzoni, scontrino farmacia, verbale notificato.

Letto il ricorso, il Giudice fissava per il 24.10.2008 l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, nel contempo sospendendo l'efficacia esecutiva del verbale in oggetto.

Effettuate le notifiche di rito, all'udienza fissata, presente parte ricorrente, si costituiva il Comune di Prato, contestando quanto ex adverso dedotto. Produceva copia del verbale con foto scattate dal dispositivo rilevatore.

Le parti esponevano le rispettive difese.

Parte ricorrente produceva riassunti delle caratteristiche di farmaci Ventolin e Macladin.

Alla seguente udienza del 6.2.2009 il Giudice pronunciava sentenza con immediata lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

...omissis...

Sul primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

Espone la ricorrente che alle ore 20:00 circa del 18.1.2008 sua madre, B.R., abitante a xxxxxxxxx, fu colta da una crisi respiratoria di origine asmatica. Fu visitata dalla Guardia Medica, Dott. R.M. che prescrisse l'immediata assunzione di farmaci.

Immediatamente la ricorrente si precipitò verso la farmacia a quell'ora aperta (la Farmacia dell'Ospedale di Prato), dove alle ore 20:58 veniva battuto lo scontrino per l'acquisto dei farmaci Ventolin, Bentelan e Macladin.

Il racconto è confermato dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà C.E. dichiara che B.R. è sua madre (doc. l). Il Dott. M. certifica di aver visitato in data 18.1.2008 alle ore 20:10 la Sig.ra B.R. in Viale xxxxx a xxxx in qualità di Guardia Medica e di aver prescritto farmaci urgenti per la terapia (doc. 2).

Lo scontrino fiscale rilasciato da Farmacie Pratesi Pratofarma S.p.a. di Prato, Via Cavour n. 93 per l'acquisto di Ventolin, Bentelan e Macladin risulta battuto in data 18.1.2008 alle ore 20:58 (doc. 3).

Alla luce della documentazione allegata, il racconto della ricorrente appare credibile.

E' verosimile infatti, poiché la data e gli orari corrispondono, che l'accertamento della violazione di cui al verbale in oggetto, effettuato il 18.1.2008 alle ore 20:44, per mezzo di dispositivo elettronico Autovelox in postazione fissa sulla Via XXXX, sia avvenuto durante il tragitto percorso dalla ricorrente per recarsi alla farmacia di turno ad acquistare farmaci necessari per contrastare la crisi che aveva colpito la madre.

Lo stato di necessità in quelle circostanze, quanto meno a livello putativo, sembra sussistere. Il medico di guardia definisce urgente la terapia da somministrare alla B.. I farmaci Ventolin e Macladin sono necessari per contrastare patologie importanti come l'asma bronchiale (il primo) e infezioni dell'apparato respiratorio (il secondo), come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente all'udienza del 24.10.2008.

Se non risulta provato in concreto che la B. versasse in imminente pericolo di vita o di altro grave danno alla persona, è nondimeno credibile che la ricorrente abbia posto in esser la violazione de qua - superando il limite di velocità previsto dalla segnaletica in quel tratto di strada - ritenendo senza colpa, stante la diagnosi del medico e la natura dei farmaci prescritti, che tale pericolo per la sua prossima congiunta sussistesse effettivamente.

Pertanto, l'esimente di cui all'art. 54 C.p., richiamata dall'art. 4 L. 689/81 a sua volta applicabile in materia di violazioni al codice della strada per effetto dell'art. 194 n.c.d.s., va valutata a favore della ricorrente a norma dell'art. 59 comma 4 c.p..

Il ricorso di C.E. contro il Comune di xxxxx avverso il verbale in oggetto va così accolto e il verbale conseguentemente annullato.

Per la peculiarità della materia trattata le spese processuali vengono integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Prato, definitivamente decidendo nell'opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81, 204 bis D. Lgs. 285/92 promossa con ricorso depositato il 2/5/2008 da C.E. contro Comune di xxxxxx avverso il verbale di violazione al codice della strada n. 1013795V Prot. 2522/2008 redatto dalla Polizia Municipale di xxxxx il 2111/2008, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale in oggetto;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

- compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Prato il 6 febbraio 2009

Il Giudice di Pace

Avv. Adriano Donatini
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Messaggio  Luca Ricci Gio Mar 13, 2014 9:25 pm

G.d.P.di Taranto:stato di necessità e mancati precedenti annullano verbale guida con cellulare


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di TARANTO

Il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 537
per il ricorso, iscritto al n° R. G. 8174/2011, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S. per l’importo complessivo di € 152,00, promossa da: L. CATALDO nato a Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio S. ricorrenteCONTRO
PROVINCIA DI T. in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dal proprio funzionario, resistente
Conclusioni per il ricorrente:“ - Annullare il verbale n. C00000631 del 12.09.2011 redatto dalla Polizia Provinciale di T. perché illegittimo, e conseguentemente dichiarare inammissibile e/o illegittima e comunque inesigibile la somma di Euro 152,00 così come portata dallo stesso verbale; - in via subordinata, voglia lo stesso Ill.mo Giudice, in caso di rigetto, ordinare il pagamento in forma ridotta dell’ammenda innanzi emarginata; - vinte le spese e competenze di causa. Con riserva di formulare ulteriori mezzi istruttori anche in virtù del comportamento processuale di controparte. “ Conclusioni per la resistente:“1) ritenere fondato l’impugnato accertamento; 2) confermare in ogni stato il verbale impugnato; 3) disporre il pagamento della sanzione irrogata nella misura della metà del massimo confermando la sanzione accessoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2011 il sig. L. Cataldo premetteva che in data 12.09.2011 in Taranto al Viale Virgilio n. 31 gli agenti della Polizia Provinciale di T. – Sezione di Polizia Stradale - elevavano il verbale di contestazione n. C 00000631, con cui veniva contestata immediatamente la violazione dell’art. 173 commi 2 e 3/bis del Codice della Strada ( uso durante la guida di un apparecchio radiotelefonico non a viva voce, né dotato di auricolare, richiedente per il suo utilizzo l’uso delle mani) e che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di Euro 152,00 e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Invocava il ricorrente, a fondamento delle proprie richieste di annullamento, l’esistenza nel caso de quo di una particolare causa di esclusione della responsabilità consistente nello stato di necessità, attestata da certificazione medica relativamente alla figlia del ricorrente, affetta da una particolare e grave malattia. Alla prefissata udienza del 29.12.2011 comparivano sia il difensore del ricorrente sia il delegato Funzionario Capo dell’Ente resistente, i quali si riportavano agli atti depositati, chiedendone rispettivamente l’accoglimento. Istruita la causa alla successiva udienza del 1°.02.2012 e rinviata per la discussione a quella del 15.02.2012, a questa il ricorso era deciso immediatamente con la lettura del dispositivo, redatto su foglio separato con succinta motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. La documentazione medica depositata dal ricorrente, in particolare quella riportante che la figlia dello stesso “…non mantiene la stazione eretta e non deambula” dimostra probabilmente lo stato di necessità in cui si é venuto a trovare il ricorrente o quanto meno la ricorrenza del dubbio sulla stessa circostanza. Se il CDS, in presenza del 1° comma dell’art. 140 (Principio informatore della circolazione.1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale), sembra consentire il “fumare tranquillo” dei conducenti-fumatori che spesso si vedono in giro, addirittura con il braccio sporgente con la sigaretta accesa al di fuori dell’abitacolo e con conseguenti potenziali rischi di incendi e di incidenti gravi, si può tollerare forse che eccezionalmente un conducente possa completare una telefonata urgente in coda nel traffico cittadino, dove non è nemmeno facile accostarsi ai margini della strada. Che poi il ricorrente “nulla” abbia dichiarato al momento della contestazione non costituisce elemento determinante, in quanto se un conducente, preoccupato per la propria figlia, a seguito anche della telefonata ricevuta, comincia a giustificare la sua trasgressione, si avrebbe altra perdita di tempo da ambedue le parti ( trasgressore ed agente) con ulteriore intralcio al traffico, già notevole come quello di Viale Virgilio di Taranto. Altro discorso si avrebbe se l’infrazione venisse rilevata, anzicchè in una strada cittadina, su di una strada Provinciale o Statale e con maggiori velocità consentite e quindi con alte pericolosità. Quindi, si può ritenere che nel caso in esame possa applicarsi a favore del trasgressore l’esimente dello stato di necessità ex art. 4 della Legge n 689/1981, secondo cui: ” Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.” E’ ovvio che nel caso di violazioni di norme amministrative non può essere invocata l’applicazione analogica di cui all’art. 54 c.p., applicabile solo nella fattispecie dei reati, poiché, come ben noto, in materia di illeciti amministrativi, anche se depenalizzati, sussiste il principio generale della riserva di legge ex art. 1 della legge n. 689/81. In altre parole l’art. 54 C.P. non può essere applicato nella materia degli illeciti civili o amministrativi, altrimenti il legislatore lo avrebbe espressamente richiamato per definire l’esimente dello stato di necessità contemplato dall’art. 4 della legge n. 689781. Lo stato di necessità, quindi, deve essere valutato dal giudice di merito caso per caso sulla base dell’apprezzamento oggettivo e delle prove offerte dalle parti, come un certificato medico. La Corte di Cassazione, a sezioni Unite penali, sentenza 11 ottobre 2005 n. 36635 ha stabilito il principio che il giudice non può disattendere un certificato medico esibito, attestante determinate condizioni fisiche invalidanti. Poiché, inoltre, da una verifica alla banca dati di questo Ufficio giudiziario non risultano altre precedenti infrazioni commesse dal sig L. Cosimo, per i suddetti motivi, in via del tutto eccezionale, il verbale viene annullato ai sensi dell’art. 4 della legge nr. 689/81, con l’invito al ricorrente di attrezzarsi per l’uso durante la guida del telefonino, senza l’uso delle mani. Sussistono motivi di giustizia per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, avendo gli agenti accertatori agito correttamente, come da prassi stabilita dalle norme, tramite l’efficace contestazione immediata eseguita. P.Q.M. il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da L. C., depositata il 10.11.2011, così decide: 1) Accoglie l’opposizione avverso il verbale n. C00000631 redatto in data 12.09.2011 dalla Polizia Provinciale di T. per il pagamento della somma complessiva di euro 152,00 per presunte violazioni del Codice della Strada; 2) di conseguenza annulla il suddetto verbale impugnato; 3) compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso a Taranto il 15.02.2012 Il Giudice di Pace (Dr. Martino Giacovelli)
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