Corte di Cassazione Penale - Sezione II, Sentenza n. 299 del 08/01/2014
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Corte di Cassazione Penale - Sezione II, Sentenza n. 299 del 08/01/2014
Corte di Cassazione Penale - Sezione II, Sentenza n. 299 del 08/01/2014
Circolazione Stradale - Artt. 180, 181 e 193 del Codice della Strada - Possesso dei documenti di circolazione e di guida ed esposizione dei contrassegni per la circolazione - Tagliando assicurativo falsificato - La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla R.C. degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso esibendolo sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale ed il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, decidendo l'appello dell'imputato avverso la sentenza emessa in data 16 febbraio 2009 dal Tribunale di (OMISSIS), ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B per mancanza di querela e invece ha confermato la condanna per il reato di cui al capo A, riducendo proporzionalmente la pena.
Ricorre, assistito da difensore, F. M. contestando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta penale responsabilità per il delitto di ricettazione osservando come il contrassegno assicurativo apposto dal ricorrente sul parabrezza della autovettura, pur essendo falsificato in quanto originariamente riferito a diversa autovettura, non può ritenersi -come invece hanno argomentato i giudici di merito - per ciò stesso anche di illecita provenienza, non potendo la stessa essere integrata dal delitto di falsificazione e dovendo al più configurarsi la condotta di esposizione di tale contrassegno come falsità in scrittura privata.
Lamenta inoltre il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione circa la decisione sul trattamento sanzionatorio, criticando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Ciò in quanto "prima dell'utilizzazione, la contraffazione del documento è un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzerà, non può integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perchè manca il reato presupposto" (Cass. sez. 2, 17.3.2009, n. 16566; Cass. sez. 2, 5.7.2011, n. 27413).
Come tuttavia esposto in queste pronunce, ripetitive di Cass. Sez. 2, sent. n. 1021 dep. il 10 dicembre 2006, diverso sarebbe il caso se il documento, ancorchè contraffatto, provenisse da altri reati, come avviene quando i moduli dei contratti di assicurazione e dei relativi certificati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. In tali casi, infatti, sussistendo il reato presupposto, la cessione del modulo del contratto, indipendentemente dalla successiva o contestuale contraffazione, mediante l'indicazione del nome e delle generalità dell'apparente assicurato, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 648 c.p. Su questa possibilità devono pertanto esprimersi i giudici del merito.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
[La Corte] Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul reato presupposto.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014.
Circolazione Stradale - Artt. 180, 181 e 193 del Codice della Strada - Possesso dei documenti di circolazione e di guida ed esposizione dei contrassegni per la circolazione - Tagliando assicurativo falsificato - La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla R.C. degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso esibendolo sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale ed il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, decidendo l'appello dell'imputato avverso la sentenza emessa in data 16 febbraio 2009 dal Tribunale di (OMISSIS), ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B per mancanza di querela e invece ha confermato la condanna per il reato di cui al capo A, riducendo proporzionalmente la pena.
Ricorre, assistito da difensore, F. M. contestando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta penale responsabilità per il delitto di ricettazione osservando come il contrassegno assicurativo apposto dal ricorrente sul parabrezza della autovettura, pur essendo falsificato in quanto originariamente riferito a diversa autovettura, non può ritenersi -come invece hanno argomentato i giudici di merito - per ciò stesso anche di illecita provenienza, non potendo la stessa essere integrata dal delitto di falsificazione e dovendo al più configurarsi la condotta di esposizione di tale contrassegno come falsità in scrittura privata.
Lamenta inoltre il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione circa la decisione sul trattamento sanzionatorio, criticando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Ciò in quanto "prima dell'utilizzazione, la contraffazione del documento è un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzerà, non può integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perchè manca il reato presupposto" (Cass. sez. 2, 17.3.2009, n. 16566; Cass. sez. 2, 5.7.2011, n. 27413).
Come tuttavia esposto in queste pronunce, ripetitive di Cass. Sez. 2, sent. n. 1021 dep. il 10 dicembre 2006, diverso sarebbe il caso se il documento, ancorchè contraffatto, provenisse da altri reati, come avviene quando i moduli dei contratti di assicurazione e dei relativi certificati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. In tali casi, infatti, sussistendo il reato presupposto, la cessione del modulo del contratto, indipendentemente dalla successiva o contestuale contraffazione, mediante l'indicazione del nome e delle generalità dell'apparente assicurato, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 648 c.p. Su questa possibilità devono pertanto esprimersi i giudici del merito.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
[La Corte] Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul reato presupposto.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014.
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