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Circolare 14 maggio 2008, prot. n. 2941/M, Ministero dell'Interno Apparecchiature semaforiche T-Red. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

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Messaggio  Luca Ricci Mer Set 03, 2014 3:03 pm

Circolare 14 maggio 2008, prot. n. 2941/M, Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo
Apparecchiature semaforiche T-Red. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato




È stato chiesto, da parte di alcune Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l'avviso di questo Dipartimento in ordine alla installazione dei semafori di cui in oggetto, dotati di apparecchiature omologate per la rilevazione remota del passaggio con luce rossa ed in particolare se tale installazione debba ritenersi consentita solo sulle strade di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 ("Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"), indicate negli appositi decreti prefettizi previsti dal comma 2 della norma citata.

Sulla questione è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al Codice della Strada si pone quale eccezione a due principi cardine della normativa di settore, vale a dire la presenza dell'agente accertatore e la contestazione immediata dell'infrazione. Tale regime derogatorio trova riscontro nel citato D.L. n. 121 del 2002, che ha previsto la possibilità di utilizzare strumenti di controllo di tipo remoto, ovvero senza la necessità di intervento diretto degli operatori né di contestazione immediata, delle violazioni disciplinate dagli artt. 142, 148, e 176 D.Lgs. n. 285 del 1992 - C.d.S. in tema, rispettivamente, di limiti di velocità, di sorpasso e di comportamenti su autostrade e strade extraurbane principali. L'elenco è da ritenersi tassativo.

La questione della compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezione semaforizzata va impostata alla luce della disciplina vigente, quale si desume dall'art. 201, commi 1-bis e 1-ter del Codice della Strada, nel testo modificato ed integrato dal D.L. n. 151 del 2003 convertito con legge n. 214 del 2003.

Sulla base di tali premesse assumono specifico rilievo le norme di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S. lette in combinato disposto con il successivo art. 1-ter.

Com'è noto il comma 1-bis sancisce che la contestazione immediata non è necessaria nei seguenti casi: a) (omissis) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità (omissis); f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il comma 1-ter, a sua volta, stabilisce che: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate».

La corretta esegesi delle surriferite norme induce a ritenere che il legislatore, dopo aver specificato, al comma 1-bis, i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1-ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza in loco dell'operatore di polizia laddove l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Viene conseguentemente affermato il principio per cui, nelle ipotesi di cui alle summenzionate lett. f) e g), la specifica omologazione dell'apparecchiatura è idonea a rendere facoltativa la presenza dell'agente accertatore quando sia accompagnata (per l'ipotesi sub f) solo per le strade di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) e d) del Codice della Strada) ad una attività amministrativa "terza" - ossia sottratta alla valutazione dello stesso ente od organo titolare della strada che procede all'irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi - finalizzata, a garanzia degli utenti della strada e, in generale, della sicurezza della circolazione, al riscontro preventivo delle condizioni che legittimano l'installazione dei dispositivi in deroga ai summenzionati principi generali della contestazione immediata e della presenza dell'organo accertatore.

La predetta valutazione preventiva "terza", è rimessa al Prefetto in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza nei casi e nell'ipotesi di cui alla lettera f), mentre, nelle ipotesi di cui alla più volte citata lettera g), segue una complessa e articolata procedura che si conclude con un'autorizzazione ministeriale.

Afferma, quindi, l'Organo di tutela e consulenza erariale interpellato che l'ipotesi di cui alla lett. b) - attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa pur in assenza degli agenti accertatori - sembra sfuggire a qualsiasi regime di autorizzazione e valutazione preventiva da parte di organi statali, salva la necessaria specifica omologazione dell'apparecchiatura ex art. 45 C.d.S..

Invero, la littero legis sembra avvalorare l'ipotesi interpretativa che il legislatore abbia sottoposto le fattispecie delle lettere b), f), e g) a regimi differrenziati, prevedendo che solamente l'impiego di dispositivi di cui alla lettera f) debba "sottostare" a quanto disposto - nei casi indicati -, alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002. Per contro nulla ha disposto circa i dispositivi per la rilevazione automatizzata delle infrazioni a mezzo semafori dotati di apparecchiature fotografiche e per i quali non è operante alcun richiamo alla norma da ultimo citata.

Infine, l'Avvocatura ha evidenziato la necessità che la delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di far ricorso ad una apparecchiatura omologata di rilevamento automatico delle infrazioni, utilizzabile in assenza di operatori, deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, così come compete al giudice, investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativi di sanzione, valutare se le modalità in cui sia avvenuta la installazione ed operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata.

Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione della presente agli enti locali interessati e di tener conto delle indicazioni contenute nel parere in oggetto in sede di eventuali gravami.









Parere 10 aprile 2008, n. 46819 Avvocatura generale dello Stato
Apparecchiature semaforiche - T-Red - Quesito




Si riscontra la nota a riferimento relativa all’oggetto, in relazione alla quale ha formulato osservazioni il Ministero dei Trasporti che legge per conoscenza.

Il Ministero dell’Interno ha posto il quesito se l’installazione di semafori dotati di apparecchiature omologate, per la rilevazione del passaggio con luce rossa, sia consentita solo sulle strade di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. n. 121/2002, come coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 168/2002, che prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo del traffico – previa informazione agli automobilisti – “finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada”, concernenti, rispettivamente, i limiti di velocità, di sorpasso e i comportamenti da tenere durante la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali.

Va preventivamente considerato che la disciplina del nuovo Codice della Strada mira a garantire la sicurezza delle persone e della circolazione stradale, quale finalità primaria di ordine sociale ed economica perseguita dalla Stato (art. 1 Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285) e la realizza, tra l’altro, attraverso il miglioramento della circolazione e la segnaletica stradale (art. 208 co. 4 D. legislativo 30.4.92 n. 285).

La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al codice della strada si pone quale eccezione a due principi cardine: 1) presenza dell’agente accertatore; 2) contestazione immediata, di regola, dell’infrazione.

Le modalità di cui sopra sono tese alla maggior tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità della vita umana, nonché a consentire attraverso la successione violazione-contestazione-sanzione, un rapporto di immediatezza che assicuri, nel rispetto del diritto di difesa del “contravventore” al momento repressivo anche la dimensione educativa ritenuta indispensabile al codice.

Il decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121 convertito con modificazione nella legge 1.8.02 n. 168 (“Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”), ha previsto tuttavia la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni nella fattispecie disciplinate dagli artt. 142, 148 e 176 – senza la necessità di intervento diretto degli agenti di p.s. e di contestazione immediata – del citato Decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di limiti di velocità, di sorpasso e di comportamenti in autostrade e strade extraurbane principali. Tale elenco appare essere tassativo e non esemplificativo.

La questione della compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell’attraversamento di intersezione semaforizzata va impostato alla luce della disciplina vigente, quale si desume dall’art. 201, commi 1 bis e 1 ter, del Codice della Strada, nel testo mod. ed int. Dal D.L. n. 151/03 conv. Con legge n. 214/03 al quale deve aversi riguardo (la richiamata sentenza Cass. N. 2330/05 è stata resa con riferimento ad infrazione del 2001 e quindi con riguardo alla previgente normativa, sicchè non è rilevante ai fini qui in esame).

L’attuale art. 201 del Codice della Strada – notificazioni delle violazioni – stabilisce:

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

1 bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (933) (934);

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni (935);

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127

1 ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Sinteticamente l’art. 201, dopo aver specificato, al comma 1 bis, i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1 ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza sui luoghi dell’organo di polizia laddove l’accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate solo nelle fattispecie di seguito elencate:

- attraversamento di incrocio con il semaforo rosso (lett. B);

- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 D.L. n. 121/2002 (lett. F);

- rilevazione degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione nelle corsie riservate, con i dispositivi previsti dall’art. 17, comma 33 bis, legge n. 127/1997 (lett. G).

Per le ipotesi di cui alle lett. f) e g), la specifica omologazione dell’apparecchiatura è idonea a rendere facoltativa la presenza dell’agente quando sia accompagnata (per l’potesi sub f) solo per le strade di cui all’art. 2, co. 2, lett. c) e d) del Cod. Str.) ad una attività amministrativa “terza” – ossia sottratta alla valutazione dello stesso ente od organo titolare della strada e che procede all’irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi – finalizzata, a garanzia degli utenti della strada e, in generale, della sicurezza dei cittadini, al riscontro preventivo delle condizioni che legittimano l’installazione dei dispositivi in deroga ai principi generali della contestazione immediata e della presenza dell’organo accertatore.

In deroga ai richiamati principi è pertanto indispensabile la predetta “valutazione” preventiva “terza” la quale, nei casi e nell’ipotesi di cui alla lettera f) è rimessa al Prefetto in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza e, nell’ipotesi di cui alla lettera g) segue una complessa e articolata procedura che si conclude con un’autorizzazione ministeriale.

L’ipotesi di cui alla lett. b) – attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa pur in assenza degli agenti accertatori – sembra sfuggire invece a qualsiasi regime di autorizzazione o valutazione preventiva da parte di organi statali e in particolare del Prefetto (salva sempre la necessaria specifica omologazione all’apparecchiatura automatica di rilevamento ex art. 45 Cod. Str.)

La nota ministeriale cui si risponde ritiene che i dispositivi di rilevazione delle infrazioni semaforiche possano essere installati solo sulle strade individuate nei decreti prefettizi (evidentemente diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali) individuate nei decreti prefettizi previsti dall’art. 4, co. 2, del D.L. 121/02, convertito nella legge n. 168/2002.

Dalla littera legis sembra, peraltro, che il legislatore abbia sottoposto la fattispecie delle lettere b), f) e g) a regimi differenziati, prevedendo che solamente l’impiego di dispositivi9 di cui alla lettera f) debba “sottostare” a quanto disposto – nei casi indicati – alla disciplina di cui all’art. 4 del D.L. 121/2002 convertito nella nelle n. 168/2002, mentre nulla ha disposto per quanto concerne i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni semaforiche, distintamente considerati e per i quali non è fatto alcun richiamo alla procedura di individuazione delle strade di cui al medesimo art. 4 (co. 1 u.p. co. 2).

La vigente normativa di riferimento, non pare pertanto permettere altre interpretazioni, diverse da quella che emerge dalla in equivoca formulazione delle sopramenzionate disposizioni.

Naturalmente, la delibera con la quale l’organo dell’ente titolare della strada decida di utilizzare ed installare una apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni de quibus – ferma la necessità di specifica omologazione ministeriale del modello della medesima, idonea ad essere impiegata in assenza di agenti di polizia stradale – deve essere, secondo i principi generali, motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti. Tale delibera, al pari di ogni atto amministrativo, è suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell’eccesso di potere: così come compete al giudice, investito dell’eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione, il riscontro se le modalità in cui sia avvenuta l’installazione od operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed in equivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata.

Il Comitato consultivo, sentito al riguardo, ha espresso parere nel senso di cui sopra.
Luca Ricci
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