AutoMoto Club Romagna
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Esposto al Ministero dei Trasporti per Incrocio Classicana Ravegnana di Ravenna

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Messaggio  ACR Press Ven Set 05, 2014 2:48 pm

AL MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

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e.p.c.  AL PREFETTO di RAVENNA
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e.p.c. Alla Procura della REPUBBLICA di RAVENNA
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e.p.c. Polizia Stradale di Ravenna
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L’associazione “AutoMoto Club Romagna” con sede a Savio di Ravenna in via Melandri 32 in persona del Presidente RICCI Luca nato a Cervia il 20/11/1964 e residente a Savio di Ravenna in via Melandri 32, cod. fisc. RCC LCU 64S20 C553I assistita dall’avvocato Massimiliano Nicolai del foro di Ravenna che ai fini del presente atto si domicilia presso lo studio dell’avvocato Massimiliano NICOLAI in via XX Settembre n. 171 , 48015 Cervia (RA). tel. 0544 976577-  PEC nicolai@legalmail.it

Premessa

Ormai da molti anni da parte degli organi di Polizia Locali direttamente o tramite società di servizi sono state adottate apparecchiature elettroniche destinate a rilevare e accertare infrazioni al codice della strada.
Queste iniziative strumentali sono spesso contestate e condannate per irregolarità amministrative/penali da numerosi organi giurisdizionali italiani dove si vedono complici amministrazioni o singoli operatori comunali e società prestatrici di servizi ai danni degli automobilisti/cittadini ma soprattutto ai danni della sicurezza.

Ritiene l’associazione esponente al riguardo che gli interventi devono essere in primis di prevenzione e, ove necessario, di repressione delle condotte contrarie alle norme del codice della strada ( come ogni altra norma di comportamento) corrisponde all’interesse di ogni buon cittadino.
Ne consegue quindi come non sia in discussione l’interesse generale a vedere represse , se necessario, condotte contrarie a norme di legge e di comportamento.

Tale criterio tuttavia non può legittimare nemmeno la Pubblica amministrazione e gli organi di Polizia dall’operare in contrasto con norme, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti

Visti
° L’art. 201 del Codice della Strada
° L’art. 2 del Codice della Strada
° L’art. 201 del Codice della Strada
° D.L. 121 del 20 giugno 2002
° Legge n. 120 del 29 luglio 2010
° L’art. 11 del Codice della Strada
° L’art. 12 del Codice della Strada
° L’art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada

Considerato che
Il territorio del comune di Ravenna è attraversato dalla Strada Statale Adriatica SS16, ente concessionario A.N.A.S., che nella parte che circonda il centro abitato del comune di Ravenna è classificata strada di tipo B extraurbana Principale strada denominata localmente “Classicana”.

La tratta di strada in esame è composta da carreggiate indipendenti separate, 2 corsie per senso di marcia ed è correttamente segnalata con apposita cartellonistica ad ogni sua immissione, cartellonistica che indica ovviamente anche l’assenza di attraversamenti a raso.


Purtroppo la prescrizione del divieto di attraversamenti a raso viene disattesa, infatti sono presenti due intersezioni addirittura regolate con semaforo in corrispondenza della strada denominata “Dismano” e “Ravegnana” .
In sostanza viene in primis offerta al transitante una strada non corrispondente alle prescrizioni di legge e data informazione con cartellonistica non corrispondente al vero, a discapito della sicurezza. in entrambi gli incroci semaforici visto l’enorme mole di traffico veicolare leggero che pesante in transito si verificano da tempo sinistri anche con gravi conseguenze.

L’ente concessionario della strada A.N.A.S. molto probabilmente per carenza di fondi non interviene strutturalmente al fine di regolarizzare la tratta e molte volte nemmeno per la normale manutenzione al punto che il limite velocità invece di 110 kmh come previsto per legge è ridotto a 50 kmh nonostante non sia possibile ridurre tale limite a meno di 90 kmh.
Che nelle strade extraurbane principali di tipo B non sono consentiti attraversamenti a raso lo si evince dall’art 2 comma 3 punto B del Codice della Strada.
C.d.S. Art. 2 comma 3:B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
Si apprende dagli organi di stampa che l’ente concessionario A.N.A.S. in accordo con il sindaco di Ravenna intende intervenire, non è dato sapere quando, costruendo una rotonda nell’intersezione “Classicana / Ravegnana” contravvenendo e continuando pertanto nella violazione della norma del C.d.S. che vieta le intersezioni a raso.  

Esposto al Ministero dei Trasporti per Incrocio Classicana Ravegnana di Ravenna Classi10

Preso atto che la tratta di strada non risponde alle normative di legge il sindaco di Ravenna in concorso con la sua Polizia Municipale e l’ente concessionario della Strada ha ulteriormente disatteso numerose altre prescrizioni.
  Il Comune di Ravenna per intervento diretto del proprio Sindaco sig. Matteucci Fabrizio sull’incrocio  “Classicana / Ravegnana” ha installato uno strumento elettronico sanzionatorio denominato “Sirio red 1.0” previa “autorizzazione” all’installazione ma NON all’utilizzo ! dall’ente concessionario ANAS del compartimento di Bologna competente per territorio e intende procedere anche per l’altro incrocio “Classicana / Dismano”
Detto strumento al dire dell’amministrazione dopo un breve tempo di prova è entrato in funzione il 1 settembre 2014 e sanziona in modo automatico senza la presenza degli agenti per violazioni al C.d.S. all’art. 146 con successivo atto di notifica come previsto dall’art. 201 del codice della strada autoveicoli che omettono la prescrizione del semaforo rosso della strada “Classicana”, lo strumento come l’accertamento e il successivo procedimento sanzionatorio è gestito dal corpo di Polizia Municipale (Locale) di Ravenna. Di quanto sopra è stata data notizia dagli organi di stampa locali.
Il Codice della Strada e leggi apposite regolamentano l’installazione e l’uso di strumenti elettronici sanzionatori, in particolare il D.L. 121 del 20 giugno 2002 non consente l’installazione in strade di tipo A autostrade e di tipo B extraurbane principali di strumenti sanzionatori per violazioni alle indicazioni semaforiche ( art. 146 Cd.S.), ovviamente perché in queste tipologie di strade non sono consentiti attraversamenti a raso !.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 2941/M del 14 maggio 2008 con parere dell’Avvocatura dello Stato è superata e regolamentata dalla successiva modifica dell’art. 201 avvenuta con legge 29 luglio 2010 n. 120

L’art. 201 infatti è modificato e al comma 1 quater recita:
C.d.S. art. 201 comma 1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
La normativa prescrive che gli strumenti sanzionatori elettronici automatici devono essere installati e utilizzati fuori dai centri abitati solo su strade individuate dai prefetti in deroga alla contestazione immediata per le infrazione degli articoli del comma 1 bis lettera g bis sempre dell’art. 201.
L’art. 201 comma 1 bis lettera g bis così recita:
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Anche  le violazioni all’art. 146 del CdS sono regolamentate nel caso vengano rilevate con strumenti elettronici, gli strumenti possono essere liberamente installati nei centri abitati, previa autorizzazione prefettizia in strade dichiarate in deroga alla contestazione immediata con decreto prefettizio (D.L. 121 del 20 giugno 2002) e vietato in ogni altro tipo o tratta di strada.
L’ente proprietario della strada non può autonomamente rilasciare autorizzazione all’utilizzo di strumentazione elettronica.

Il codice della Strada prescrive inoltre le competenze operative delle varie forze di polizia operanti sul territorio italiano, il codice della strada così recita:
Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

Art. 11 servizi di Polizia Stradale:
comma 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Articolo 372 - Regolamento di Attuazione - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del Codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del Codice.

L'articolo 373 del Regolamento di Attuazione in sostanza impone che nelle autostrade sia la polizia di Stato a esercitare i controlli di prevenzione e accertamento delle infrazioni ma c'è di più l'art. 175 e 176 considerano equipollenti le autostrade di tipo A alle strade extraurbane principali di tipo B.
Queste norme lette sono di facile interpretazione, le Polizie Municipali possono gestirsi autonomamente i servizi nei centri abitati come meglio credono, al di fuori dei centri urbani con il coordinamento del ministero dell' interno che a sua volta si può fare rappresentare dalle varie prefetture locali, le polizie locali non possono esercitare invece in strade di tipo A e B perché regolamentate alla sola Polizia di Stato, possono invece esercitare liberamente su tutto il territorio comunale per servizi di polizia giudiziaria.

Lo strumento elettronico installato modello “Sirio red 1.0” è stato approvato con decreto dirigenziale in data 3 aprile 2008 n. 29842 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare dell’approvazione la Società Busi Impianti S.p.a. con sede in via del Tapezziere n. 4 Bologna, successivamente con decreto dirigenziale in data 14 novembre 2008 n. 92030 l’approvazione viene trasferita alla Società Kapsch-Busi S.p.a. con sede in via Bonazzi 2 castel Maggiore – Bologna.
infine in data 13 maggio 2013 con decreto n. 2620 il ministero trasferisce nuovamente l’approvazione dello strumento “Sirio red1.0” alla società Kapsch TraffiCom S.r.l. con sede legale in Corso Porta Romana n. 6 – Milano.

Il Codice della Strada vieta trasferimenti delle approvazioni o omologazioni come previsto dall’ art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada al comma 5:
art. 192 Reg. C.d.S  comma 5: La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
L’esponente pertanto mette in dubbio la regolarità dell’approvazione dello strumento “sirio Red 1.0” essendo la stessa stata trasferita in violazione alle norme addirittura ben 2 volte.
CONCLUSIONI
a) La strada statale adriatica ss16 nella tratta denominata “classicana” posta nella circonvallazione del centro abitato di Ravenna essendo strada di tipo B ( extraurbana principale) viola le norme perché sono presenti due intersezioni a raso controllate con impianto semaforico palesemente vietate per legge
b) La rotonda che l’Anas in accordo con il Sindaco di Ravenna intendono costruire al posto della intersezione Classicana / Ravegnana viola le norme del codice della strada essendo la rotonda considerata una intersezione a raso.
c) Lo strumento sirio red 1.0 non può essere installato in strade di tipo B ( extraurbane principali) perché il codice della strada e le norme collegate non lo consentono, in ogni modo essendo luogo dell’installazione fuori dai centri abitati deve essere autorizzato da decreto prefettizio e inserito nelle tratte di strada dichiarare sempre con decreto prefettizio in deroga alla contestazione immediata.
d) Il Prefetto di Ravenna non può inserire la strada “classicana” in deroga alla contestazione immediata per decreto essendo al stessa di tipo B e quindi non rientra nei casi previsti dalla legge ( solo strade di tipo C e D ) .
e) Il Prefetto di Ravenna non può autorizzare l’installazione dello strumento sirio red in quel punto perché la tipologia di strada non consente la rilevazione delle infrazioni semaforiche strumentali.
f) La Polizia locale non ha titolo per eseguire servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nella Classicana essendo strada di tipo B extraurbane principale posta quindi al di fuori del centro abitato.
g) Lo strumento Sirio Red 1.0 risulterebbe non a norma con la prescritta approvazione essendo stata la stessa trasferita in violazione alle norme del Codice della strada.


Con riserva di integrare il presente esposto, l'associazione esponente
chiede
a codesto Ministero per quanto è di sua competenza

a) di attivarsi e ripristinare la legalità nella tratta di strada Classicana, ovvero la chiusura immediata delle due intersezioni “classicana / Ravegnana” e “Classicana / Dismano” intervenendo sulla viabilità ordinaria per modificare le vie di transito dei veicoli, modifiche alle quali il sottoscritto si rende fin da subito disponibile per illustrare le proprie facili ed economiche soluzioni strutturali analizzate e mai prese in considerazione dalla municipalizzata di Ravenna.
b) Di ordinare prima lo spegnimento e la rimozione immediata dello strumento Sirio Red installato dal Comune di Ravenna essendo lo stesso palesemente in violazione alle norme del codice della strada.
c) Di far rispettare le gerarchie e le competenze dei servizi di polizia stradale della Polizia Municipale di Ravenna e quindi di vietare servizi nella strada Classicana a forze di Polizia diverse dalle Polizie di Stato.  
d) Di verificare la correttezza dei trasferimenti di proprietà dell’approvazione ministeriale dello strumento Sirio Red 1.0 e dichiararne l’inefficacia della stessa.
***   ***
Cervia li 5 settembre 2014

L’ASSOCIAZIONE “AUTOMOTO CLUB ROMAGNA”
Il Presidente Sig. Ricci Luca
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Messaggio  ACR Press Mar Ott 07, 2014 12:37 pm

Ecco la risposta del Ministero.

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