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RAVENNA Strada ADRIATICA/Classicana – MATTEUCCI NE STIA FUORI !

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Messaggio  Luca Ricci Dom Mar 23, 2014 12:22 pm

RAVENNA Strada ADRIATICA – MATTEUCCI NE STIA FUORI !
Secondo Luca RICCI (ACR) e Gianluca Benzoni (lpRa) il Sindaco e la Polizia Municipale non hanno titolo per intervenire, ogni sanzione rilevata dalla Municipale sarebbe illegittima !
Il Presidente dell’Automoto club Romagna Luca RICCI associazione a tutela e difesa degli automobilisti assistita dall’avvocato Massimiliano NICOLAI di Cervia e Gianluca BENZONI di Lista per Ravenna neutralizzano quello che per molti è un tentativo celato del sindaco di Ravenna di fare cassa alle spalle degli automobilisti speculando sulle disgrazie stradali essendo intenzionato ad installare ben 3 “siriored” su una strada che non è di sua competenza.
Con un comunicato stampa Ricci invita il sindaco Matteucci e la sua Polizia Municipale a “starne fuori” in quanto non hanno titolo per intervenire sulla tratta di strada statale Adriatica/ Classicana a 4 corsie che aggira la città di Ravenna essendo stata dichiarata fin dal 1993 dall’ANAS al Ministero dei Lavori Pubblici strada extraurbana principale di tipo B e per questo a norma del codice della strada è la sola Polizia Stradale l’unica legittimata ad intervenire e nel caso sanzionare gli automobilisti in transito.
Infatti la competenza e la giurisdizione della municipalizzata rientra all’interno del territorio comunale di riferimento sulle strade urbane e rurali ed esclude le grandi arterie nazionali, quali le strade extraurbane principali e le autostrade. Nota questione già portata l’attenzione della Suprema Corte la quale ha ribadito che la polizia municipalizzata non ha competenza sulle grandi arterie e non può elevare contravvenzioni esulando questo dalla competenza assegnatele dalla legge, la rilevazione di una infrazione stradale è atto amministrativo e non giudiziario !

Per territorio di competenza delle municipalizzate si intende il territorio di appartenenza dell’ente municipale, tale elemento è richiamato anche dall’art.22, comma 3 del regolamento di attuazione del Codice della Strada nella parte in cui afferma che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art 12. comma 1 e 2, del codice della Strada in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. Da cui la polizia municipale ha competenza a svolgere il servizio di polizia stradale all’interno del territorio comunale (strade urbane e rurali) e non già, come affermato in precedenza, sulle grandi arterie statali dove la competenza è ai sensi dell’art 12 codice della Strada in via principale della Polizia di Stato, e di seguito all’arma dei Carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, e su cui l’ente territoriale locale non ha competenza alcuna .
Infatti il comma 3 dell’art. 11, Codice della Strada ., che in materia di servizi di polizia stradale li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto riguarda i centri abitati.
Da cui deriva che l'Ente comunale che eleva contravvenzioni sulle strade statali extraurbane principali come il nostro caso è totalmente in difetto e violazione di legge, abusando di una posizione che non ha.
Osservando in punto di diritto e riportandosi alla giurisprudenza di legittimità La Polizia Municipale ha competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Codice della Strada risultano equipollenti alle prime (Cassazione sentenza n. 23813/09).
E’ comunque il Ministero dell'Interno che demanda i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonchè al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza (Cassazione sentenza n. 23019/02).
La Classicana è strada ormai obsoleta, senza manutenzione e non puo sopportare anche una riduzione ad una corsia per almeno 40 giorni necessari per consentire i lavori dell'installazione dei "siriored"  Ricci ricorda infine al sindaco di Ravenna lo stato pietoso delle proprie strade comunali per cui l’invito ad utilizzare le sue forze per offrire ai propri cittadini e a tutti i transitanti un servizio almeno accettabile, non lasci sprofondare le strade dalle nutrie che la pessima figura è già stata fatta e la smetta di dare sempre la colpa ad ogni disgrazia alla condotta di guida dell’automobilista a prescindere.
Savio di Ravenna 23 marzo 2014

RICCI Luca
cellulare 3482821706


*** ***
Avvocato Massimiliano NICOLAI di Cervia (RA)
Intervento in qualità di legale della associazione " Automoto Club Romagna ".


Sulla base sia della normativa stabilita dal Codice della Strada, sia della Legge n. 65/1986 e della relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione, i Corpi di Polizia Municipale non hanno competenza funzionale, né sulle autostrade, né sulle equipollenti strade extraurbane principali, bensì solo sulle strade presenti all'interno del territorio del Comune di appartenenza.

I poteri di polizia giudiziaria ( arresti in flagranza di reato, perquisizioni, sequestri, ecc. ) dei Corpi di Polizia Municipale sono disciplinati dal codice di procedura penale e non comprendono anche il potere di irrogare le sanzioni amministrative ( ossia le c.d. " multe " agli automobilisti ), che è disciplinato solo dal Codice della Strada.

Avv. Massimiliano Nicolai


****************************


Riferimenti normativi:
L’art. 11 del Codice della Strada
L’art. 12 del Codice della strada
L’art. 22 comma 3 del regolamento di Attuazione del Codice della Strada
Sentenza Suprema corte di Cassazione n. 23813/09.
Sentenza Suprema corte di Cassazione n. 23019/02.

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Messaggio  Luca Ricci Gio Mar 27, 2014 8:41 pm

SOLUZIONE ( da girare all'ANAS ) :
a) realizzare una corsia di immissione sulla Classicana in direzione sud presso il sottopasso del parcheggio Iper
b) realizzare o meglio aprire una corsia di immissione alla Classicana ( già esistente a Madonna dell'Albero ) in direzione nord
c) separare le corsie di marcia all'incrocio  Ravegnana/ Classicana  per impedire la svolta a sinistra.
in questo modo si ottempera alle disposizioni di legge in materia di costruzione delle Strade.
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=06126 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione. G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000.
si tenga presente che è in previsione la costruzione di una autostrada da Roma a Venezia se si intende procede in tal senso tutto il lavoro che si intende realizzare cioè la rotonda all'incrocio Ravegnana sarebbe da demolire.
( le due frecce rosse indicano le corsie di immissione da realizzare e il cerchio l'incrocio Ravenna / Classicana )
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