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Nulla la multa dell’ausiliario del traffico sulle strisce pedonali

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Messaggio  Luca Ricci Sab Feb 14, 2015 7:37 pm

Nulla la multa dell’ausiliario del traffico sulle strisce pedonali

La competenza dell’ausiliare riservata solo ai verbali sulle strisce blu e contro chi intralcia la sosta negli stalli.

Gli ausiliari del traffico hanno competenze assai limitate nell’elevare le sanzioni per violazioni del codice della strada.

Innanzitutto essi possono multare esclusivamente le auto in sosta e non quelle in circolazione.

In secondo luogo, perché la multa dell’auto in sosta sia valida è necessario che ricorra almeno una delle due seguenti ipotesi:

– violazione delle regole sulle strisce blu

– se il veicolo, lasciato in sosta in zona adiacente alle strisce blu, intralci le manovre in entrata o uscita da tali aree a pagamento delle altre automobili.

Lo abbiamo ribadito diverse volte in questo portale (leggi, per esempio, “Ausiliari del traffico: poteri e limiti”) e lo ha ribadito, altresì, la Cassazione negli anni passati. Ma, evidentemente, la questione non è chiara ai Comuni, che autorizzano ancora gli ausiliari a eludere tali limiti ed estendere i loro poteri oltre misura.

Uno caso dubbio è quello del verbale elevato all’auto parcheggiata sulle strisce pedonali dagli ispettori della società concessionaria dei posteggi tariffati (appunto gli ausiliari del traffico). Ebbene: secondo il Giudice di Pace di Torino [1], gli ausiliari non hanno i poteri per elevare multe di tale tipo [2]. La sentenza è dell’anno scorso e ribadisce un principio già affermato dalla Cassazione.

La legge [3] stabilisce che “i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”. Tuttavia i cosiddetti “vigilini” possono fare le multe ai veicoli in sosta soltanto per ciò che riguarda le strisce blu: per esempio, a chi non espone il ticket, a chi ha il grattino scaduto e a chi parcheggia in modo da ostacolare le manovre in entrata o uscita dal parcheggio a pagamento delle altre auto. Al di fuori, dunque, degli spazi in concessione gli ausiliari del traffico non vantano alcun potere, neanche se la macchina è parcheggiata sul marciapiede o sulle strisce pedonali [4]. In tali ultimi casi, l’unico soggetto legittimato a elevare le multe è la polizia municipale.
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[1] G.d.P. di Torino sent. n. 3133/14 del 30.05.2014.
[2] Ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133, della legge 127/97.
[3] Art. 17, comma 132, le legge 127/97.
[4] Cass. sent. n. 7336/2005, 551/2009 e 5621/09.
Luca Ricci
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