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Conversione patente di guida europea

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Conversione patente di guida europea Empty Conversione patente di guida europea

Messaggio  Luca Ricci Gio Gen 03, 2013 10:37 pm

Conversione patente di guida europea


La conversione di una Patente estera consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da Stati appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia possono guidare senza aver l'obbligo di richiedere una conversione o un riconoscimento. Tuttavia i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. Per determinare la data di scadenza della patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia calcolandone la scadenza in funzione dell'età del conducente e della categoria di patente posseduta.

Non è possibile rinnovare, riconoscere, convertire o duplicare patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

Per il rilascio della conversione della patente di guida (paesi U.E.) è necessario:

Presentare domanda su apposito modulo (TT 2112), presso un ufficio della Motorizzazione Civile, compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute. Il modulo è reperibile presso gli uffici della Motorizzazione ed è disponibile online. Modulistica

Al modulo compilato occorre allegare:
attestazione di versamento di 29,24 euro sul c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
attestazione di versamento di 9,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
Pagamento pratiche online
dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello specificando la data (giorno/mese/anno) e il Comune di acquisizione della residenza in Italia;
patente straniera in originale in corso di validità e una fotocopia completa della stessa. Qualora non sia possibile consegnare la patente comunitaria in originale a causa di smarrimento o futo si potrà presentare la relativa denuncia resa agli organi di Polizia o Carabinieri e un'attestazione rilasciata dall'autorità estera che ha emesso la patente stessa, con traduzione ufficiale. L'attestazione deve contenere tutti i dati relativi alla patente, la data di scadenza e dovrà specificare che sulla stessa non gravano provvedimenti restrittivi (Duplicato patente comunitaria ai sensi dell'Art. 8 comma 5 Dirett. 91/439);
certificato di visita medica, in bollo e con data non anteriore a 6 mesi, effettuata presso una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada(1) e fotocopia dello stesso;solo nel caso in cui tra la data di acquisizione della residenza in Italia e quella di presentazione della richiesta di conversione presso la Motorizzazione Civile intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al periodo di validità della patente di guida previsto dal Codice della Strada per la specifica categoria;

(1) Per la visita medica, necessaria per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, ci si può rivolgere ad uno dei seguenti medici:
Medico di Asl che abbia la sezione medico-legale
Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
Medico militare
Medico della Polizia di Stato
Medico del ruolo dei medici del Ministero della Salute
Medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Ispettore medico del Ministero del Lavoro
n. 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi), su carta non termica.

L'autentica della foto può essere richiesta:
dall'interessato, allo sportello all'atto della presentazione della pratica;
presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa);
dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 5).N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.

Qualora sorgano dubbi sull'autenticità della patente di guida comunitaria da convertire o sui dati in essa riportati, l'Ufficio della Motorizzazione potrà richiedere un'attestazione di autenticità ovvero una certificazione che fornisca chiarimenti sui dati incerti.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire in originale (o, nel caso di domanda presentata da Agenzia, in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

Ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso gli uffici della Motorizzazione Civile dai cittadini extracomunitari, è da ritenersi valida anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso alla domanda di Conversione della patente occorre allegare, a seconda del caso che ricorre:
fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, con allegata fotocopia di quest'ultimo.

All'atto della presentazione della domanda, se presentata dall'interessato deve essere esibito un documento di identità. Se presentata da un delegato deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente.
Luca Ricci
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