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Conversione patente extracomunitaria

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Messaggio  Luca Ricci Gio Gen 03, 2013 10:36 pm

Conversione patente extracomunitaria


La Conversione di una Patente estera consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente, accompagnata da traduzione ufficiale integrale, purché non siano residenti in Italia da più di un anno. Al posto della traduzione può essere presentato il permesso (o patente) internazionale di guida rilasciato dall'autorità che ha emesso la patente estera.

Dopo un anno di residenza potranno richiedere la conversione del documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità (art. 136 del Codice della Strada).

Ai sensi dell'art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dagli Stati esteri di seguito indicati (dato aggiornato a Maggio 2009):

Conversione permessa a tutti i cittadini:

Albania (*), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.


(*) l'Accordo con l'Albainia è valido per cinque anni a decorrere dal 15/08/2009.

Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:

Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Per il rilascio della conversione della patente di guida (paesi extra U.E.) è necessario:

Presentare domanda su apposito modulo (TT 2112), presso un ufficio della Motorizzazione Civile, compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute. Il modulo è reperibile presso gli uffici della Motorizzazione ed è disponibile online. Modulistica

Al modulo compilato occorre allegare:
attestazione di versamento di 29,24 euro sul c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
attestazione di versamento di 9,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
Pagamento pratiche online
dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo con l'indicazione di:
a) attuale residenza;
b) data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;
certificato di visita medica, in bollo e con data non anteriore a 6 mesi, effettuata presso una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada(1) e fotocopia dello stesso;

(1).Per la visita medica, necessaria per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, ci si può rivolgere ad uno dei seguenti medici:
Medico di Asl che abbia la sezione medico-legale
Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
Medico militare
Medico della Polizia di Stato
Medico del ruolo dei medici del Ministero della Salute
Medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Ispettore medico del Ministero del Lavoro
patente straniera, in corso di validità, in originale e una fotocopia completa della stessa; potrà essere richiesta una traduzione ufficiale della patente stessa e un'attestazione di autenticità secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali con ogni singolo Stato estero.
n. 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi), su carta non termica.

L'autentica della foto può essere richiesta:
dall'interessato, allo sportello all'atto della presentazione della pratica;
presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);
dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 4).N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire in originale (o, nel caso di domanda presentata da Agenzia, in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

Ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso gli uffici della Motorizzazione Civile dai cittadini extracomunitari, è da ritenersi valida anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso alla domanda di Conversione della patente occorre allegare, a seconda del caso che ricorre:
fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, con allegata fotocopia di quest'ultimo.

All'atto della presentazione della domanda, se presentata dall'interessato deve essere esibito un documento di identità. Se è presentata da un delegato deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente.
Luca Ricci
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