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quando un limite di velocità ridotto è illegittimo ...

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Messaggio  Luca Ricci Lun Ago 17, 2015 8:52 pm

BIENTINA. È illegittimo il limite dei cinquanta chilometri all’ora lungo la Provinciale 3 Bientina-Altopascio, la cosiddetta Bientinese. Non lo urla il solito automobilista indignato per la maxi multa arrivatagli a casa dopo essere stato immortalato da uno dei due autovelox super tecnologici che la Provincia di Pisa ha installato, dopo averli pagati profumatamente, ai margini della strada. Lo dice un giudice.

Per l’esattezza lo afferma il giudice di pace di Pontedera Isabella De Liperi, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino di Pisa che si è opposto, tramite il suo legale, l’avvocato Gabriele Marroni, alla multa comminatagli da uno dei due autovelox.

Il ricorso era basato su due presupposti fondamentali: la scarsa visibilità della segnaletica di preavviso del controllo di velocità e della postazione autovelox e la illogicità e insufficiente motivazione della imposizione del limite di velocità a cinquanta chilometri all’ora, trattandosi, nel caso della Bientinese appunto, di una strada extraurbana, fuori cioè dai centri abitati, e quindi per questo soggetta a quanto previsto dal Codice della Strada, che prevede il limite di novanta orari.

In sua difesa, nell’ufficio del giudice di pace, l’amministrazione provinciale ha presentato la copia di un’ordinanza risalente al 27 aprile 2010 in cui si evidenzia: “Considerato che si erano prodotte estese deformazioni del piano viario a causa del transito dei mezzi pesanti, ad oggi interdetto, e visto il parziale ripristino della sede stradale per ottocento metri, si ordina che dal km 9,000 al km 9,800 venga limitata la velocità massima a 50 chilometri orari”.

Con questo documento, la Provincia ha segnato un clamoroso autogol, dal momento che è stata proprio questa ordinanza a convincere il giudice di pace a dare ragione all’automobilista. «Appare evidente – ha sentenziato la dottoressa De Liperi – che tale ordinanza non fornisce alcuna indicazione riguardo ai motivi che hanno indotto l’amministrazione provinciale a mantenere lungo la strada un limite di velocità inferiore a quello previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada. Non si fa riferimento, infatti, a condizioni di pericolosità della strada o a particolari condizioni ambientali o caratteristiche permanenti della strada stessa collegate logisticamente ad esigenze di sicurezza del tratto di strada».

Il giudice di pace fa presente che nell’ordinanza della Provincia ci si limita ad indicare che sono stati riasfaltati ottocento metri di strada e che è stato interdetto il transito ai mezzi pesanti (questo, peraltro, solo in teoria, dal momento che i tir continuano tranquillamente a transitare approfittando della totale mancanza di controlli). «Appare evidente dunque – prosegue la dottoressa De Liperi – che l’ordinanza sia priva di una motivazione che renda conto delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad abbassare in modo consistente il limite di velocità. Non è possibile ravvisare tali ragioni neppure implicitamente, in quanto le uniche indicazioni fornite (riasfaltatura della strada e interdizione del transito ai mezzi pesanti) farebbero ritenere sussistenti i presupposti e le condizioni per un innalzamento del limite sino a quello imposto e previsto dal Codice della Strada per la tipologia di strada. Non bisogna infatti dimenticare che l’articolo 142 del Codice della Strada impone agli enti di adeguare i limiti di velocità a quelli fissati dallo stesso Codice della Strada al venir meno delle cause che hanno indotto a fissare limiti di velocità particolari. Nello specifico, il dissesto della strada e il transito dei mezzi pesanti avevano indotto l’amministrazione provinciale a fissare addirittura il limite a 30 chilometri all’ora. Dopo la riasfaltatura del tratto di strada e il divieto di transito per i camion, non si comprende quali siano i criteri e le condizioni che hanno indotto a mantenere un limite di molto inferiore a quello fissato dal Codice della Strada. Appare singolare, comunque, che l’autovelox si trovi posizionato proprio sul tratto di strada riasfaltato».

Escludendo ogni tipo di valutazione sull’operato della Provincia, il giudice conclude affermando «l’illegittimità dell’atto amministrativo di apposizione di un limite inferiore a quello previsto dal Codice della Strada per le arterie extraurbane».

A questo


punto, l’interrogativo è uno solo, ma gigantesco e riguardante migliaia di cittadini, ovvero tutti coloro che negli ultimi anni sono stati pesantemente multati dagli autovelox della Bientinese. Dal momento che non è legittima l’ordinanza della Provincia, erano e sono legittime le multe?
Luca Ricci
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