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Veicolo transita in ZTL con a bordo disabile: la sanzione va annullata - Giudice di Pace Bolzano, sentenza 03.02.2015 n° 47

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Messaggio  Luca Ricci Mer Apr 29, 2015 9:13 pm

Veicolo transita in ZTL con a bordo disabile: la sanzione va annullata
Giudice di Pace Bolzano, sentenza 03.02.2015 n° 47 (Laura Biarella)

Il Giudice di Pace di Bolzano, nella sentenza n. 47 del 3 febbraio 2015, ha messo in luce le esigenze sottostanti al trasporto dei disabili, titolari del relativo “contrassegno” o “permesso”, in rapporto con la normativa del C.d.S. che disciplina il divieto di transito nelle ZTL.

La ricorrente conduceva un’autovettura, con a bordo la propria figlia disabile, titolare di un permesso speciale per disabili rilasciato dal Comune di Bolzano, attraversando un’area ZTL del medesimo comune. In seguito, lo stesso Comune provvedeva a notificarle tre verbali per aver transitato nella ZTL nonostante il divieto, contestando la violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada. Il primo verbale si riferiva all’entrata nell’area ZTL, il secondo all’uscita dalla stessa, il terzo ad un ulteriore accesso alla ZTL, avvenuto 4 giorni dopo rispetto al primo. L’art. 7 C.d.S., al comma 9, statuisce la facoltà dei comuni di delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica, al comma 14 prevede che per la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato la sanzione amministrativa è compresa tra Euro 81 ed Euro 326.

Va premesso che il Comune di Bolzano, con due ordinanze di poco precedenti alla realizzazione delle asserite trasgressioni, aveva stabilito l’obbligo, per gli automobilisti che avessero voluto transitare nelle aree ZTL, di comunicare preventivamente l’ingresso, ovvero di presentare la documentazione giustificativa nel termine di 48 ore dall’avvenuto transito. L’indicazione del contenuto delle ordinanze, nonché del numero di telefono a cui gli utenti dovevano rivolgersi per comunicare l’accesso alla ZTL, erano indicati su apposita segnaletica verticale posta in prossimità dei varchi delle aree in questione.

L’amministrazione opposta provvedeva ad annullare in autotutela una delle tre contestazioni e, all’atto di costituzione innanzi al Giudice di Pace adito dalla ricorrente eccepiva, peraltro, l’inammissibilità del ricorso, asserendo la sua unicità di fronte ad una duplice contestazione. Nel rigettare la spiegata eccezione, il Giudice ha rilevato che all’atto di iscrizione al ruolo l’opponente aveva provveduto a saldare il contributo unificato per entrambi i verbali impugnati, evidenziando, inoltre, la sussistenza della connessione di carattere sia soggettivo che oggettivo dei verbali medesimi.

Nel merito, il Giudice ha osservato che la violazione alle norme del C.d.S., oggetto delle elevate contestazioni, non fa riferimento ad alcun obbligo di comunicazione preventiva, ovvero successiva, alla circolazione nelle ZTL, bensì unicamente al materiale divieto di transito in dette aree. Ha rilevato, oltre a ciò, che la ricorrente non si è neppure resa inottemperante alla comunicazione preventiva o successiva, poiché era già autorizzata a circolare, avendo a bordo del proprio veicolo la figlia disabile titolare di permesso. In particolare il Giudice fa riferimento all’orientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza n. 719 del 2008, dove è stato chiarito che il permesso consente all’invalido di circolare sulle ZTL di tutto il territorio nazionale, con qualsiasi veicolo, “[…] con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che lo stesso faccia riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto si trovi a viaggiare, e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone a traffico delimitato nei centri abitativi […]”.

Il Giudice di Pace ha quindi accolto il ricorso, con conseguente annullamento dei verbali di contestazione elevati dal Comune di Bolzano e condanna di quest’ultimo alle spese di lite.
Luca Ricci
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